Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2624 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2624 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BROGNO GIOVANNA N. IL 26/10/1962
avverso l’ordinanza n. 625/2007 TRIBUNALE di ROSSANO, del
28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/seFftite le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28.2.2013 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di
Rossano ha respinto l’istanza i sospensione dell’ingiunzione a demolire un manufatto
abusivo nell’ambito di un procedimento penale contro Brogno Giovanna e definito ex
art. 444 cpp con sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il
7.1.2008. Ha osservato che la richiesta si fondava, oltre che su motivi generici e non
riscontrati, sulla pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria conclusosi
col diniego della relativa istanza del proprietario dell’immobile, così come comunicato

2.

dall’Ufficio Tecnico del Comune di Corigliano Calabro.
Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore della Brogno

denunziando :
2.1 la contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere il Tribunale
omesso di considerare se le opere erano o meno conformi allo strumento urbanistico;
inoltre, non risultava dimostrata l’avvenuta acquisizione al patrimonio del Comune
per cui l’ordine di demolizione non poteva essere emesso. Deduce poi lo stato di
necessità (per l’esigenza di salvaguardare l’immobile da infiltrazioni ed evitare danni
alle persone). Richiama inoltre l’attestato del Comune prot. 314/2011 del 19.9.2011
circa l’idoneità abitativa, rilevando il contrasto di detto documento col diniego del
permesso di costruire. Infine, rileva l’esistenza di interessi pubblici ostativi alla
demolizione non sussistendo nessun contrasto con gli strumenti urbanistici.
2.2 la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c con riferimento all’art. 127 cpp
per mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio dopo l’acquisizione del
parere dell’UTP, con conseguente nullità dell’ordinanza.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso inammissibile sotto ogni profilo.
Partendo dal secondo motivo, per evidenti ragioni di priorità logica, va osservato
che l’udienza camerale si era regolarmente svolta e che la ricorrente non ha dedotto
quale attività difensiva le sia stata preclusa per effetto della mancata fissazione di
una nuova udienza dopo l’acquisizione, da parte del giudice dell’esecuzione, della
comunicazione dell’ufficio tecnico comunale pervenuta il 21.2.2013 e relativa al
rigetto della domanda di sanatoria: di qui il difetto di specificità della censura ai sensi
degli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c) cpp.
2. Quanto all’altra doglianza, come più volte affermato da questa Corte, l’ordine
di demolizione di opere edilizie abusive sfugge alla regola del giudicato: è
riesaminabile in sede esecutiva ove può essere revocato in presenza di
determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con
l’abbattimento del manufatto oppure può essere sospeso quando sia

2

ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento
sarà adottato in breve arco temporale.
Pertanto, non è sufficiente, per neutralizzare l’ordine in esame, la mera
possibilità che in tempo lontano- o, comunque, non prevedibile – saranno emanati
atti favorevoli al condannato non potendosi rinviare indefinitivamente la tutela del
territorio che l’ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare (cfr. tra le varie, Sez.
3, Sentenza n. 16686 del 05/03/2009 Cc. dep. 20/04/2009 ) Rv. 243463; Sez. 3,

Questi principi tendono a salvaguardare, in un armonico equilibrio, due interessi
meritevoli di protezione: quello pubblico alla rapida riparazione del bene violato e
quello del privato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione
giuridica che potrebbe evolversi a suo favore (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n.
16686/2009 cit.; Cassazione Sezione terza sentenza 43878/2000).
In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui
possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura del condono per la cui
pendenza lo istante aveva chiesto la revoca o la sospensione dell’ordine. In
particolare, il Giudice deve accertare:
– il possibile risultato della richiesta di sanatoria e se esistano cause ostative alla
sua concessione (in tale caso, deve decidere senza concedere una dilazione);
– nella ipotesi di applicabilità del condono, valutare i tempi di definizione del
procedimento avanti l’autorità o la giurisdizione amministrativa e sospendere
l’esecuzione solo in prospettiva di una rapida definizione dello stesso.
Ebbene, nella fattispecie all’esame del Collegio, il Giudice dell’esecuzione ha
effettuato il doveroso controllo circa l’esito del procedimento di sanatoria del quale
ha rilevato la conclusione in senso sfavorevole per diniego della istanza di permesso
in sanatoria. Su questo tema, di centrale rilevanza, la ricorrente non ha però svolto
specifiche osservazioni, limitandosi a rilevare il contrasto con un precedente attestato
di idoneità abitativa rilasciato nel settembre del 2011, atto del tutto ininfluente ai fini
che qui interessano, perché avente tutt’altro oggetto (conformità ai requisiti igienicosanitari ed idoneità abitativa per un nucleo di 4 persone, come emerge dallo stesso
ricorso).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013.

Sentenza n. 42978 del 17/10/2007 Cc. dep. 21/11/2007 Rv. 238145).

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