Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26239 del 11/06/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26239 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 11/06/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di A.A., rappresentato e assistito dall’avv. Anna Colombo,
persona offesa nel procedimento a carico di
I.I., , rappresentato e assistito
dall’avv. Antonio Zecca, d’ufficio
D.D., rappresentato e
assistito dall’avv. Antonio Zecca, d’ufficio
C.C., rappresentato e
assistito dall’avv. Antonio Quintieri, di fiducia
F.F., da identificare, rappresentato e assistito dall’avv.
Antonio Quintieri, di fiducia
S.S., rappresentato e
assistito dall’avv. Rossana Cribari, di fiducia

S.F., rappresentato e
assistito dall’avv. Rossana Cribari, di fiducia
D.A., rappresentato e
assistito dall’avv. Antonio Zecca, d’ufficio
avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letti i motivi nuovi presentati nell’interesse di A.A. in data
27.05.2015;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 20.03.2015 del Sostituto
procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi con la quale è stato
chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 20.12.2014 con la
quale veniva disposta l’archiviazione del procedimento nei confronti di
I.I., S.S., D.A. (limitatamente ai fatti estorsivi intervenuti in
Baronissi) e dichiarata l’incompetenza territoriale nei confronti di
C.C., F.F., D.D. e S.S. (per tutti gli altri fatti denunciati), la persona offesa,
A.A., tramite difensore, propone ricorso per cassazione ex
artt. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., 620 lett. a) e h) cod. proc.
pen. e 630 lett. a) cod. proc. pen..
2.

Con i motivi aggiunti, il ricorrente rileva l’illegittimità del

provvedimento assunto dalla Procura della Repubblica di Salerno
nell’ambito del proc. n. 5261/2015 RG NR ove i sunnominati indagati
risultano persone offese, perché l’azione penale non doveva essere
iniziata o proseguita in pendenza della proposta impugnazione (e del
presente giudizio in Cassazione) avverso l’ordinanza di archiviazione
parziale pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Salerno, n. 3617/2014, in data 14.03.2014;

Tribunale di Salerno, con conseguente error in procedendo: da qui la
richiesta di riunione dei procedimenti con sospensione dei giudizi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.

emesso dal giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza
camerale del 27.11.2014.
E’ nota la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il
provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione
nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del
contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso
proposto, come nella fattispecie, per vizio di motivazione o per
travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze
di fatto già acquisite (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 52119 del
14/11/2014, dep. 16/12/2014, P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 261681;
nello stesso senso, Sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, dep.
12/07/2013, P.O. in proc. Loffredo, Rv. 256660).
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativannente in euro 1.000,00

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 all Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1 .6.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

idente
Dott.

osito

2. Risulta dagli atti come il provvedimento impugnato sia stato

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