Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26237 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26237 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Yunyun Wang, nato a Fujian (Repubblica Popolare Cinese) il 25/12/1971;
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 21/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il parere espresso dal
P.M. il 18/11/2014 ed il provvedimento impugnato siano annullati senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21.11.2014 il G.I.P. rigettò la richiesta di dissequestro
avanzata dal difensore Yunyun Wang del conto corrente n. 18008

2.

Ricorre per cassazione Yunyun, tramite il difensore, premessa una

sintetica ricostruzione della vicenda, deduce:
1. violazione di legge per avere il G.I.P. rigettato la richiesta di dissequestro
de plano, senza provvedere alla fissazione di udienza camerale ai sensi
dell’art. 127 cod. proc. pen.;

Data Udienza: 11/06/2015

2.

vizio di motivazione in quanto il G.I.P. ha richiamato il precedente
provvedimento del 22.7.2011 ribadendone la fondatezza; la motivazione
sarebbe perciò mancante in quanto non sono state affrontate le
specifiche tematiche dedotte dalla difesa; in particolare non sono più
attuali il riferimento alla necessità di ricostruire i fatti;

3.

violazione di legge in quanto il sequestro è stato mantenuto sull’assunto
di una correlazione fra il conto sequestrato ed il reato di riciclaggio
ascritto ad altri soggetti e riguardanti il trasferimento in Cina di somme

questione non ha alcun collegamento con tale vicenda; neppure vi è
prova della consapevolezza in capo al ricorrente dell’attività illecita da
altri svolta; il ricorrente è stato sottoposto ad indagini solo per reati di
natura fiscale per i quali è intervenuta richiesta di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.
Anzitutto il provvedimento impugnato è stato assunto senza la previa
fissazione di udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
La decisione del giudice sull’opposizione proposta contro il decreto del
pubblico ministero che abbia disposto, nel corso delle indagini preliminari, la
restituzione delle cose sequestrate, deve essere assunta con la procedura di cui
all’art. 127 cod. proc. pen. con la garanzia del contraddittorio. Ne consegue che
se il provvedimento del Gip viene assunto “de plano” si determina una nullità ai
sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22552
del 10/03/2003 dep. 21/05/2003 Rv. 225972).
In secondo luogo sull’istanza non è stato adottato un provvedimento del
P.M. il quale si è limitato ad esprimere un parere.
Sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso
dal P.M. su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro
probatorio, sia il provvedimento del GIP che, a seguito del parere, abbia
provveduto “de plano” sulla richiesta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39088 del
23/04/2013 dep. 23/09/2013 Rv. 257730. Fattispecie in cui la Corte ha disposto
l’annullamento del provvedimento impugnato e l’invio degli atti al P.M. per la
decisione sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati).

2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio
con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma per l’ulteriore corso.

2

di denaro derivanti da reati tributari; la somma portata dal conto in

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi
gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per
l’ulteriore corso.

Così deciso il 11/06/2015.

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