Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26230 del 26/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26230 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAURIA GIUSEPPE N. IL 05/07/1977
avverso la sentenza n. 16539/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 24/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 26/05/2015
OSSERVA
Lauria Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli
è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc.
pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe reso
motivazione illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi
la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto
di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Inoltre, la
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le
proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione
dell’accordo
al
quale
le parti processuali sono addivenute. Ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2100 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 26.5.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.