Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2623 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2623 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI BRESCIA
nei confronti di:
1) PARISI GAETANO N. IL 08/08/1957 * C/
avverso l’ordinanza n. 340/2012 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sent . te le cone usioni del PG Doti
? ‘\t ;

Udit idifenson Avv.

T(A-2,A0

Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Brescia ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo in data 4 maggio 2012 aveva applicato a
Gaetano Parisi la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati:
1) di cui all’art. 416 c.p., per aver fatto parte di un’associazione per delinquere
finalizzata a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini

2) di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, per aver favorito, in concorso con i
coindagati Singh Gurpal, Mohammad Asrhaf e Singh Sukhwinder, l’ingresso sul
territorio dello Stato dei cittadini stranieri Singh Satnam e Muhammad Ejaz UI Haq,
mediante la predisposizione di falsi nulla-osta (finalizzati a conseguire corrispondenti
atti di visto sui documenti personali degli interessati) per l’avviamento al lavoro
subordinato, apparentemente rilasciati dalla Prefettura di Palermo (capo sub2j);
3) di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, per aver favorito, in concorso con i
coindagati Singh Gurpal e Mohammad Asrhaf, l’ingresso nel territorio dello Stato dei
cittadini indiani Kumar Ashwani e Singh Lehmber, sempre mediante la
predisposizione di falsi nulla-osta per l’avviamento al lavoro subordinato,
apparentemente rilasciati dalla Prefettura di Palermo su richiesta di tale Picciurro
Salvatore (capo sub2k);
4) di cui agli artt. 48, 110, 476 in relazione all’art. 479 c.a. e 5, comma 8, d. Igs. n.
286 del 1998, per aver coadiuvato Singh Gurpal nel produrre falsa documentazione
attestante un’attività lavorativa in realtà mai prestata da quest’ultimo e l’assenza di
precedenti penali e di polizia, sì da indurre in inganno i funzionari preposti della
Questura di Palermo a da ottenere il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno
(capo sub3).
In merito all’addebito di cui al capo sub 23, il Tribunale ha osservato che la condotta di
mettere a disposizione del coindagato due nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, formati
falsamente, non integra la fattispecie criminosa in contestazione. Si è accertato che non risulta
presentata sull’intero territorio nazionale alcuna richiesta di nulla-asta a nome del datore di
lavoro indicato nei falsi documenti predisposti dal Parisi e quindi deve escludersi che la
condotta abbia avuto idoneità rispetto al fine dell’ingresso sul territorio dello Stato, dovendosi
tener conto delle regole della procedura amministrativa per l’ingresso, che ha inizio con la
richiesta di nulla-osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ubicato presso la
Prefettura.
In riferimento, poi, all’addebito di cui al capo sub 2K, il Tribunale ha rilevato che il Parisi
si limitò a ricevere, sulla sua casella di posta elettronica, attestazione dell’avvenuto inoltro di
due nulla-asta al lavoro riguardanti due cittadini indiani e richiesti da tale Picciurro Salvatore.
Non vi sono elementi, però, per desumere se e in qual modo il Parisi abbia contribuito alla
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extracomunitari di provenienza indiana o pakistana (capo subI):

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formalizzazione di tali richieste, né se abbia coadiuvato altrimenti il coindagato Singh Gurpal,
che gli aveva inoltrato per posta elettronica le due attestazioni della presentazione dei nullaosta.
In relazione all’addebito di cui al capo sub3, il Tribunale ha evidenziato che il dato
documentale della mancata presentazione di una richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno nell’interesse di Singh Gurpal sull’intero territorio nazionale priva di valore indiziario
in danno del Parisi il contenuto delle conversazioni intercettate durante le quali Singh Gurpal

all’intermediazione di un amico poliziotto in pensione, una richiesta di rinnovo del proprio
permesso di soggiorno, omettendo di palesare per proprie pendenze penali.
In riguardo, infine, al capo subI, il Tribunale ha rilevato che l’assenza di gravità
indiziaria in ordine alla commissione dei reati-fine impedisce di apprezzare la collocazione
funzionale del Parisi all’interno della compagine associativa in contestazione e specificamente
di ritenere indiziariamente fondato l’assunto che egli abbia svolto l’incarico di procurare i
documenti falsi preordinati alla commissione dei reati in materia di immigrazione irregolare. IN
tal senso militano poi altre considerazioni: il Parisi ha avuto contatti soltanto con due degli
appartenenti all’associazione, Singh Gurpal e Mohammad Asrhaf e non con gli altri sei membri
del sodalizio; i contatti con i predetti sono avvenuti in tempi distinti e l’avvicendamento
temporale è elemento che induce ad escludere che il Parisi abbia avuto consapevolezza di
convergere in un più ampio contesto associativo. Gli episodi in cui risulta coinvolto sono sparuti
rispetto alla complessa attività riconducibile al coindagato Singh Gurpal.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso it
Tribunale di Bergamo, deducendo:
violazione di legge e difetto di motivazione, specificamente in riferimento alle parti
relative agli addebiti di cui ai capi sub 23 e sub 2K. In riferimento alla condotta
consistita nel mettere a disposizione del coindagato due nulla-osta al lavoro
subordinato falsi, il Tribunale ha confuso la valutazione di idoneità degli atti posti in
essere da tutti gli indagati con l’analisi dello specifico contributo causale del Parisi.
Invero, la predisposizione di falsi nulla-osta rispondeva alla finalità di inviarli nei
Paesi di origine dei cittadini extracomunitari per far ottenere, presso le ambasciate
italiane all’estero, un visto d’ingresso per l’Italia ideologicamente falso, perché
fondato su falsi presupposti, oppure per formale un visto di ingresso completamente
falso.
Difetto di motivazione ed erronea esclusione delle ipotesi di reato alternative e in
particolare dei reati di falso. Il Tribunale, escludendo la sussistenza del reato di cui
all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 in riguardo agli addebiti sub 2k e 2j, ha omesso di
pronunciarsi in ordine alla riconducibilità delle condotte alle ipotesi di reato di falso
di cui agli artt. 476, 479 e 489 c.p., o, in alternativa, agli artt. 477 e 482, parimenti
contestate ai capi indicati.
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informava i suoi interlocutori che era in procinto di recarsi a Palermo e di presentare, grazie

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’addebito di aver concorso nel favoreggiamento
illegale, di cui al capo 23, non sia assistito da gravità indiziaria, specificamente per assenza di
idoneità al raggiungimento dello scopo, essendo stata accertata l’assenza di nulla asta, ritenuto
“primo atto idoneo diretto a procurare l’ingresso …” (fl. 7 dell’ordinanza impugnata). Non è in

Unico per l’Immigrazione sito nelle Prefetture, sia elemento essenziale della procedura
amministrativa finalizzata all’ingresso degli stranieri extracomunitari per finalità di lavoro. Quel
che non è corretto è la deduzione che il Tribunale ha tratto da questa premessa, e cioè che, in
assenza di una richiesta di nulla-osta, non sia possibile ipotizzare l’esistenza di condotte dirette
a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato, penalmente rilevanti in termini di atti di
consumazione anticipata secondo lo schema criminoso di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998,
se pure sia stato accertato la predisposizione di falsi nulla-osta di avviamento al lavoro.
L’idoneità causale in riferimento all’ingresso nel territorio dello Stato non può essere
negata per condotte che si realizzino nella predisposizione di falsi nulla-osta di avviamento al
lavoro, dato che la norma incrimina qualunque attività che si qualifichi per essere diretta a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
contenute nel Testo unico sull’immigrazione e i falsi nulla-osta possono certo essere utilizzati,
come osservato dal pubblico ministero ricorrente, proprio per violare dette disposizioni e così
consentire allo straniero di fare comunque ingresso sul territorio dello Stato. Si consideri a tal
proposito quanto affermato da questa Corte circa la configurabilità del delitto di
favoreggiamento illegale dell’immigrazione anche con riferimento a ingressi per finalità diverse
da quelle in relazione alle quali quest’ultimo abbia potuto presentare richiesta di visto mediante
false attestazioni o producendo documentazione falsa relativa agli effettivi motivi del soggiorno
in Italia – Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2009 (dep. 19/1/2010), Shi, Rv. 245964 -. Non può allora
dirsi che i falsi nulla-osta non fossero spendibili per un progetto di ingresso illegale, perché essi
potevano essere utilizzati proprio per far sì che i cittadini stranieri potessero proporre richieste
di visto d’ingresso, fondati sul falso presupposto dell’avviamento al lavoro.
Con riferimento, poi, all’addebito di cui al capo 2K, il Tribunale è incorso in manifesta
illogicità nell’affermare che, nonostante il ricorrente sia stato destinatario del messaggio,
inviatogli da Singh Gurpal, di avvenuto inoltro di due richieste di nulla-asta al lavoro,
presentate per via telematica da tale Salvatore Picciurro, non possa dirsi che abbia avuto un
ruolo in quest’ulteriore attività finalizzata al favoreggiamento dell’ingresso illegale, e ciò per la
marcata disomogeneità con il modus operandi osservato nel compimento dei fatti di cui
all’addebito 23 e alla mancanza di circostanze dimostrative in via diretta di un suo specifico
attivo coinvolgimento. Nessun rilievo può infatti avere la diversità delle modalità operative,
perché il fatto che siano stati diversificati gli stratagemmi per consentire l’ingresso illegale è un
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discussione l’assunto che la richiesta di nulla asta al lavoro, da presentarsi presso lo Sportello

dato neutro a fronte di quello, più ampio, che il ricorrente prese parte a condotte parimenti
finalizzate all’ingresso illegale. La diversità di metodo, in questo contesto di logica
ricostruzione, è un dettaglio inidoneo a giustificare il giudizio di assenza di gravità indiziaria. Il
fatto che poi manchino circostanze direttamente rivelatrici di un attivo e specifico
coinvolgimento del ricorrente è più la premessa della ricostruzione indiziaria fatta dal
provvedimento applicativo della misura che un’osservazione capace di infirmarne la logicità e
coerenza.

annullata con rinvio, anche per la parte in cui il Tribunale, come rilevato con il secondo motivo
di ricorso, ha omesso ogni pronuncia circa la riconducibilità di quei fatti alle indicate fattispecie
criminose di falso.
Quanto appena detto in ordine agli addebiti cautelari relativi ai due reati-fine si
riverbera inevitabilmente sulle affermazioni dell’ordinanza impugnata relative all’addebito di
partecipazione associativa, di cui al capo I. L’erroneità dei giudizi a cui il Tribunale del riesame
è giunto circa il coinvolgimento dei due episodi di attuazione del programma criminale
dell’ipotizzata associazione non può che inficiare anche il giudizio di esclusione di gravità
indiziaria quanto al fatto associativo, dal momento che il materiale indiziario posto a
fondamento di tale ultimo addebito è costituito proprio dagli elementi dimostrativi del suo
coinvolgimento nei due episodi di cui ai capi 23 e 2K. Né può valere in contrario l’osservazione,
fatta dal Tribunale (fl. 11. dell’ordinanza impugnata), che il ricorrente ebbe contatti soltanto con
due componenti dell’ipotizzato sodalizio criminale, perché ciò ben può trovare causa nella
specificità dei compiti funzionali allo stesso assegnati; del pari, l’avvicendamento temporale
delle relazioni con i due compartecipi associativi è fatto neutro nella prospettiva di aggredire
l’apparato di logica ricostruzione indiziaria, potendo essere spiegato in ragione delle specifiche
necessità operative che nell’attuazione del programma si ponevano all’associazione. In questo
contesto, la motivazione circa il fatto che il ricorrente prese parte, operativamente, soltanto a
pochi episodi criminosi non è argomento capace di superare i rilievi di illogicità manifesta
dell’apparato argomentativo.
è invece generico il ricorso nella parte in cui propone censure alla parte di motivazione
relativa al giudizio di insussistenza di gravità indiziaria per l’addebito di cui al capo 3, perché il
motivo si limita a fare un iniziale riferimento al menzionato episodio criminoso, ma non
sviluppa alcuna argomentazione critica.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per consentire al
Tribunale di Brescia un nuovo esame della vicenda cautelare da condursi sulla base dei principi
di diritto prima dettati.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi I, 23 e 2K e rinvia per nuovo
esame al riguardo al Tribunale di Brescia.
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In ordine ad entrambi gli addebiti cautelari di cui ai capi 23 e 2K, l’ordinanza va dunque

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 21 novembre 2012.

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