Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2623 del 05/06/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2623 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGA ROSALIA N. IL 12/02/1959
avverso l’ordinanza n. 10/2011 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
16/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sg.tite,le conclusioni del PG D. 0,-A—rAA-.129_12-ru.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 05/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 15 aprile 2011 il Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da REGA Rosalia con la
quale era stata richiesta la sospensione dell’ingiunzione a demolire un manufatto abusivamente
realizzato in violazione della legge urbanistica, oggetto di sentenza di condanna definitiva
1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore di REGA Rosalia
lamentando, con unico motivo, la nullità della impugnata ordinanza per mancata notifica ad
esso difensore della data dell’udienza camerale fissata per la decisione sull’incidente di
esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Ricorre nella specie la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 del
cod. proc. pen. per il mancato rispetto del contraddittorio, necessario ai sensi dell’art. 666 cod.
proc. pen. che prevede per i provvedimenti camerali contemplati da tale norma la
partecipazione obbligatoria del difensore: si tratta di una nullità assoluta ed insanabile come
ripetutamente affermato da questa Corte (v. da ultimo Sez. 1^ 11.11.2011 n. 43095,
Mastrone, Rv. 250997; idem, 29.4.1998 n. 2418, Pepitoni S., Rv. 210773).
2. Nel caso in esame è pacifico che il decreto di fissazione dell’udienza camerale per il 21
marzo 2011 non è stato notificato al difensore della RAGO, Avv. Orazio Tedesco, per
irreperibilità del destinatario, del quale mancava l’indicazione dell’indirizzo nell’atto da
notificare, così come annotato dallo stesso Ufficiale Giudiziario incaricato della notificazione.
3. Alla dichiara nullità consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di
Salerno, per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma 5 giugno 2013
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
pronunciata in data 11 dicembre 1996.