Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26227 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26227 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALORI ROBERTA LUISA N. IL 11/07/1964
avverso l’ordinanza n. 6472/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
03/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato

inammissibile l’istanza di restituzione del conto corrente n. 9735 acceso presso UBI, ag. Corso
Lodi – Milano, cointestato alla richiedente CALORI LUISA, terza generalizzata come in atti, ed
al marito CAVACECE ALESSANDRO, generalizzato ed indagato come in atti.
2. Contro tale provvedimento, la richiedente ha ritualmente proposto ricorso per cassazione,

3. Con requisitoria scritta depositata in data 6 marzo 2015, il P.G. ha concluso come
riportato in epigrafe.
4. All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 611 c.p.p., si è proceduto al
controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera
di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
5. Il ricorso deve essere qualificato come appello ex art. 322-bis c.p.p.; va, pertanto,
disposta la trasmettersi degli atti al Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

5.1.

La ricorrente lamenta, in sintesi, che il provvedimento impugnato avrebbe

erroneamente qualificato l’istanza presentata quale richiesta di riesame “tardiva” e
“presentata in sede impropria”, avendo al contrario ella inteso proporre un incidente di
esecuzione in ordine alle modalità esecutive del sequestro de quo.

5.2. Peraltro, come osservato dal PG nella citata requisitoria scritta, l’istanza dichiarata
inammissibile dal GIP, pur formalmente denominata come incidente di esecuzione, intendeva
ottenere la revoca del provvedimento di sequestro preventivo de quo, ed in particolare la
restituzione delle somme giacenti sul c.c., asseritamente appartenenti in via esclusiva alla
CALORI, non certo contestare le mere modalità esecutive di esso. Detta istanza, trasmessa al
GIP dal PM con parere contrario all’accoglimento, come disposto dall’art. 321, comma 3,
c.p.p. è stata – in concreto – non accolta.

5.3. Questa Corte (sez. I, n. 22652 del 22 maggio 2014, CED Cass. n. 259611), in
fattispecie analoga a quella oggetto dell’odierna decisione, ha già ritenuto che la disposizione
di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze
adottate in materia, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia provveduto a
dichiarare l’inammissibilità delle istanze di revoca delle misure con le forme del decreto
motivato in luogo della ordinanza, a seguito della erronea qualificazione della richiesta quale
incidente di esecuzione, in virtù del principio della prevalenza del contenuto sostanziale

deducendo, in due motivi, più violazioni di legge.

dell’atto impugnato e della sua funzione processuale, rispetto alla mera denominazione
formale.

5.3.1. In applicazione del principio, in quella occasione, la Suprema Corte qualificò il
ricorso come appello, trasmettendo gli atti al Tribunale del riesame competente.

5.3.2. Per le medesime ragioni, analogo provvedimento si impone con riferimento al caso

P.Q.M.
qualificato il ricorso come appello ex art. 322-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, udienza camerale 21 – 30 aprile 2015

Il comrbonente estensore

Il Presi

in esame.

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