Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2622 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 2622 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GREGO MICHELE N. IL 06/11/1987
avverso la sentenza n. 4649/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
174 it/ ii i
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

4,/A 44.4-1(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

iq

(o

t)

j

Z,

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di
motivazione,poiché la declaratoria di responsabilità si fonda esclusivamente sulle risultanze
delle intercettazioni telefoniche, che hanno consentito soltanto la captazione di
conversazioni dal contenuto non univoco, in cui si parla solo di “patatine”, senza alcuna
attività investigativa e senza che sia stata accertata la correlazione della condotta
dell’imputato a sostanze stupefacenti. Sono state valorizzate esclusivamente ipotesi e
congetture da nulla corroborate, avendo anzi le risultanze processuali evidenziato
l’incapacità del ricorrente perfino di rintracciare il soggetto fornitore di “patatine” ed
essendosi il Greco limitato a prestare agli interlocutori 100 euro, senza ottemperare ad
alcun’altra richiesta.
2.1.Con il secondo motivo, si deduce eccessività della pena, quantificata in anni sei di
reclusione, in corrispondenza del massimo edittale, in quanto la sostanza in contestazione
è l’hashish.
2.2. E’ poi riscontrabile violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., poiché in primo grado vi
era stata condanna per un ulteriore addebito ex art. 73 T.U. stup., con un aumento di mesi
otto di reclusione per la continuazione, mentre in appello è intervenuta assoluzione per il
reato-base ed è stata quantificata la pena in ben sei anni per il reato-satellite, in violazione
del divieto di reformatio in peius.
2.2.11 terzo motivo di ricorso investe invece la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, ingiustificatamente negate, nonostante il comportamento
processuale dell’imputato e il ridimensionamento del disvalore giuridico della condotta e
dei precedenti penali dell’imputato, derivante dal nuovo assetto normativo in materia di
droghe “leggere”.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso sono infondate. Costituisce infatti
ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del
2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre
alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo
logico-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi , Rv. 234155). Ne
deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non consente alla
Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di
legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire
giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto
di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo
consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della
motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez.
1

1.Michele Grego ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella
parte in cui è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in
ordine al delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90.

2. Infondata è anche la doglianza inerente all’asserita violazione del divieto di reformatio
in peius. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che, in primo grado, l’imputato era stato
condannato anche per un altro reato (capo B), che era stato anzi ritenuto più grave, ragion
per cui il reato di cui al capo C), oggetto di esame in questa sede, era stato
considerato,nell’ottica della continuazione, reato-satellite, con il conseguente aumento di
pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. In appello, è intervenuta assoluzione per il reato di
cui al capo B) ed è stata invece confermata la condanna per il delitto sub C). Ne è derivato
che la pena per quest’ultimo reato è stata quantificata in via autonoma e non ex artt.
81,comma 2, cod. pen., essendo venuto meno il reato-base e quindi la continuazione. Non
può pertanto porsi un problema di reformatio in peius, non essendo giuridicamente
possibile istituire alcuna comparazione fra il trattamento sanzionatorio applicato in primo
grado e quello applicato in appello, attesa l’evidente alterità fra la quantificazione della
pena operata ex se, per un reato, e quella effettuata nell’ambito dell’istituto della
continuazione.
3.Le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche esulano dal novero delle
censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le
determinazioni del giudice di merito in ordine a tale profilo sono infatti insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed
idonea a dar conto delle ragioni della decisione. Nel caso di specie, la motivazione del
giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, condannato , in primo e
secondo grado, per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.-7 I. 203/91.
3. Fondata è invece la censura inerente al quantum della pena. Costituisce infatti
principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che quanto più il giudice intenda
discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio
del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o
soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen. siano ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio
(Cass. n. 2925 del 1999, Rv. 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464). Nel caso di
2

fer.,n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez.
5,n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).
1.1. Nel caso in disamina, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in
un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a
rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo
scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma, in parte qua, della sentenza di
primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il
profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si
desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-5 della sentenza
impugnata. Tutte le risultanze acquisite sono state infatti esaminate con grande cura dal
giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni
captate,riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti
ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d’altronde appena il caso di
sottolineare che l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle
espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del
giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano
motivate,conne nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di
esperienza (Cass , Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino).

4. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla determinazione della
pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di
Napoli. Il ricorso va rigettato nel resto.

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia, per
nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il
ricorso.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-11-2015.

specie,i1 giudice ha menzionato la gravità del fatto; il contesto di abituale cessione di
sostanze stupefacenti da parte del gruppo familiare dei Grego; i rapporti di stabile
fornitura con un cittadino nigeriano, per le droghe pesanti, e con altre persone, per
l’hashish; l’esito delle intercettazioni telefoniche; i precedenti da cui egli è gravato e la
recente condanna per reato associativo. Tuttavia, qualora, come nel caso in
disamina,venga applicato il massimo edittale, occorre indicare elementi di spessore
criminologico particolarmente rilevante. Nel caso di specie, l’attività abituale di cessione di
stupefacenti non viene nemmeno riferita dal giudice a quo al Grego personalmente ma al
suo gruppo familiare. Il profilo inerente all’esito delle intercettazioni attiene alla
responsabilità e non alla dosimetria della pena. Gli altri elementi indicati dalla Corte
territoriale sono certamente degni di considerazione ma occorre tener presente che, come
si evince già dall’imputazione formulata a carico del Grego, il quantitativo di stupefacente
oggetto della condotta criminosa non è stato individuato. Manca dunque un tassello
fondamentale per individuare l’effettivo disvalore etico-giuridico dell’agire criminoso, onde
non può ritenersi che l’asserto relativo all’adeguatezza di una dosimetria della pena
attestata sui massimi edittali sia supportato da un sostrato argomentativo immune da vizi
logico-giuridici.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA