Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2622 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2622 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GORIZIA
nei confronti di:
PECMAN WALTER N. IL 29/11/1958
avverso l’ordinanza n. 241/2011 TRIBUNALE di GORIZIA, del
23/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;_
lette/seRtite le conclusionj_del PG

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza emessa nel corso dell’udienza dibattimentale del 23 maggio 2012 il
Tribunale di Gorizia ha ravvisato, nell’ambito del procedimento a carico di PECMAN Walter
imputato per il reato di cui all’art. 256 del D. L.vo 152/06, la nullità del capo di imputazione
per sua indeterminatezza, ordinando la restituzione degli atti al P.M.

l’abnormità del provvedimento per avere il Tribunale disposto una indebita regressione del
procedimento così determinando una inammissibile stasi processuale non consentita
dall’ordinamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento emesso dal Tribunale rientra nella categoria
dell’atto abnorme – come tale ricorribile per cassazione – tali dovendosi qualificare, in via
generale, quel provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, così come quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi
previste, al di là di ogni ragionevole limite. Accanto ad una abnormità di tipo strutturale
collegato alla singolarità dell’atto che lo colloca al di fuori del sistema normativo, si pone
l’abnormità cd. “funzionale” che si verifica quando l’atto, seppure non estraneo al sistema
normativo, determini tuttavia la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (in termini
oltre a SS.UU. 10.12.1997 n. 17, Di Battista, Rv. 209603, v. anche Sez. 2^ 5.6.2003 n.
27716. P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857).
2. Per quanto rileva in questa sede, una volta esercitata da parte del Pubblico Ministero
l’azione penale con la formulazione della imputazione e la richiesta di citazione diretta a
giudizio, la contestazione è sottoposta alla valutazione del giudice con specifico riferimento alla
verifica della corrispondenza tra il fatto e la contestazione; in ipotesi di non corrispondenza il
giudice ha la facoltà di sollecitare il P.M. per una integrazione o modifica del capo di
imputazione, ferma restando poi la possibilità per il giudice di dare al fatto, con la sentenza,
una determinata qualificazione ovvero di adottare un provvedimento di genere interlocutorio.
3.

Ma laddove questa interlocuzione manchi, compete al giudice dare al fatto una

qualificazione giuridica diversa ovvero pronunciare sentenza di proscioglimento per
insussistenza del fatto, ma non rientra di certo nei suoi poteri quello di restituire gli atti al
P.M., in quanto simile soluzione determina una irragionevole regressione del procedimento con
conseguente stasi dello stesso. Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, è affetto
da abnormità e dunque ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o
1

1.2 Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica rilevando

indeterminatezza della imputazione, senza averlo sollecitato per una integrazione o
precisazione, in quanto, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del
procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. 6^ 17.2.2011
n. 22499, P.M. in proc. Bianchini ed altri, Rv. 250494).
4. L’annullamento del provvedimento deve essere disposto senza rinvio con coeva
trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia per l’ulteriore corso onde evitare la stasi del

al P.M. in coerenza con il principio generale della conservazione degli atti giuridici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di
Gorizia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 5 giugno 2013

DEPOSITATA IN Ci.14,:ALL ERIA

procedimento determinata proprio dall’abnorme decisione del giudice di restituzione degli atti

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