Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26214 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26214 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONADIO EMANUELE N. IL 22/06/1987
avverso la sentenza n. 863/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Rics
e
che ha concluso per 5,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma
della sentenza del tribunale di Pescare in data 21 ottobre 2011, appellata
dall’imputato Donadio Emanuele, confermando il giudizio di penale
responsabilità per gli ascritti reati di rapina aggravata, lesioni personali e
danneggiamento, ha rideterminato la pena originariamente inflitta.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano vizi di

versioni alternative dello stesso.

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione logica e conforme al diritto la corte di appello ha confermato
il giudizio di penale responsabilità dell’odierno imputato per i reati ascritti
attraverso una dettagliata ricostruzione del fatto, corredata dalla illustrazione
delle emersioni istruttorie rilevanti in tal senso, tra cui le dichiarazioni
testimoniali della persona offesa e di altro testimone, i quali hanno
riconosciuto l’imputato come il soggetto che realizzò l’aggressione; e poi le
dichiarazioni della persona offesa che ha riferito come mentre l’imputato lo
percuoteva gli sfilò di tasca il telefono cellulare, impossessandosene (cfr.
spec. p. 2-3 della motivazione).
Con tale motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo, affermandosi in
esso, ma non dimostrandosi, illogicità manifeste del ragionamento seguito
dalla corte di appello.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 26.5.2015

motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto storico, anche proponendo

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