Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26213 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26213 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OTERI LUCIANO N. IL 27104/1982
CATANI EMANUELE N. IL 02/12/1984
avverso la sentenza n. 2860/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIÒ
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 3 dicembre 2010,
appellata da Oteri Luciano e Catani Emanuele, di condanna degli imputati alla
pena di mesi sei di reclusione per il delitto previsto dall’art. 635 comma 2 0 n.
3 cod. pen.
Nel ricorso presentato dall’imputato Oteri si lamenta violazione di legge per

essere state effettuate tutte le notificazioni relative al presente processo ad
un indirizzo sbagliato, avendo l’imputato eletto domicilio presso la propria
residenza di Gaggiano, in via Kennedy n. 13 ed essendo invece sono
effettuate le notificazioni a Galliate, in via Kennedy n. 13 (motivo
ulteriormente esposto nella memoria difensiva in data 4 dicembre 2014).
Lamenta inoltre l’imputato di essere stato dichiarato contumace sia in primo
grado che in appello e di non aver ricevuto notificazione dell’estratto
contumaciale.
Richiede infine l’imputato la sospensione dei processo con messa alla prova ai
sensi della legge n. 67 del 2014.
Con un ultimo motivo si chiede dichiararsi il reato prescritto.
Nel ricorso presentato dall’imputato Catani si lamentano violazione di legge e
vizio di motivazione circa la mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena siccome motivato sulla sussistenza di due
precedenti penali laddove invece l’imputato sarebbe gravato da un unico
precedente (doglianza ulteriormente illustrata nella memoria depositata in
data 7.5.2015); si richiede la sospensione del processo con messa alla prova
ai sensi della legge n. 67 del 2014; si chiede infine dichiararsi il reato
prescritto.
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati.
Sul primo motivo del ricorso di Oteri deve rilevarsi come nel verbale di
identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio in atti, datato 23.7.2007,
l’interessato ha eletto domicilio presso la propria abitazione in Galliate, in via
Kennedy n. 13: dal che la manifesta infonda’cezza della doglianza.
L’infondatezza del secondo motivo discende dal rilievo che, in ogni caso, la
mancata notificazione dell’estratto contumaciale non ha impedito la
presentazione del ricorso personale all’imputato: che perciò ha avuto
conoscenza della sentenza e non è stato in alcun modo leso nel diritto di
difesa. Ne discende la mancanza di interesse alla doglianza (del resto, il

1

ricorrente si limita ad affermare la lesione del diritto di difesa senz’altro, in
nessun modo argomentando la sussistenza di tale lesione e il pregiudizio in
concreto subito).
Qualto al terzo motivo, deve rilevarsi che nei giudizi di impugnazione davanti
alla Corte d’appello e davanti alla Corte di Cessazione l’imputato non può
chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui
all’art. 168-bis c.p., né può altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza

impugnata con rinvio al giudice di merito, attesa l’incompatibilità dell’istituto
introdotto dalla legge n. 67 del 2014 con i predetti giudizi di impugnazione,
perché il beneficio dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo della
prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo alla
celebrazione del giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla
luce della sentenza della Corte costituzionale

n.

263 del 2011, non è

configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che
imponga, nonostante la mancanza di disposizioni transitorie relative al Capo II
della citata legge, l’applicazione della disciplina della sospensione del
procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla
data della sua entrata in vigore) (Cass. sez. III, 14.4.2015, n. 22104).
Deve infine rilevarsi come il reato non sia prescritto. Lo stesso è stato
commesso in data 23 luglio 2007; considerato il periodo di prescrizione – dal
31 marzo 2014 al 23 giugno 2014 – pari a mesi 3 giorni 4 (per rinvio di
udienza determinato dalla adesione del difensore all’astensione dalle udienze
promosse dall’avvocatura), il reato, che altrimenti si sarebbe prescritto in data
23 febbraio 2015, si prescriverebbe il giorno 27 maggio 2015.
Per tali ragioni devono respingersi i motivi allo stesso modo sollevati nel
ricorso del Catani in ordine alla istanza di messa alla prova e alla intervenuta
prescrizione del reato.
Del motivo sulla sospensione condizionaie della pena è sufficiente dire che la
corte motiva esaustivarnente a pagina 5 della sentenza le ragioni del mancato
riconoscimento del beneficio non soltanto alla luce dei precedenti penali ma
anche considerate le caratteristiche della condotta, trattandosi di un episodio
di danneggiamento che non è stato riparato attraverso il risarcimento del
danno illecitamente cagionato. Su tali elementi è infatti logicamente
argomentata la non forrnulabilità di un giudizio prognostico favorevole
all’imputato ai fini del riconoscimento del chiesto beneficio.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali,

2

l

I

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle pese processuali.
Roma, 26.5.2015

dente

Fabrizio Di Marzio

Ant

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Il Consigliere estensore

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