Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26210 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26210 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RHAZALI ABDERRAHIM N. IL 27/02/1978
avverso la sentenza n. 4100/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 13/5/2014,
appellata da Rhazali Abderrahim, di condanna dell’imputato per il delitto di
ricettazione avente ad oggetto biciclette di provenienza illecita, disponendo
inoltre la confisca delle stesse e di altri beni sequestrati.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamenta la mancata

concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’eccessività della pena e
l’intervenuta confisca di telefoni cellulari in sequestro evidenziando come a tali
decisioni la corte di appello sarebbe giunta illogicamente: non valorizzando la
condotta dell’imputato, che ha reso confessione dei fatti addebitati, e
ritenendo sussistente un rapporto di pertinenziali tra i suddetti telefonini e il
delitto di ricettazione sul semplice fatto che in tali telefonini fossero state
rinvenute fotografie di biciclette (che la corte presume servissero a mostrare
la merce a possibili clienti).

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, deve infatti osservarsi che
dalla lettura della sentenza emerge come le stesse non siano state
riconosciute attese le gravi modalità del fatto e la negativa personalità
dell’imputato, per come dettagliatamente esposto nel foglio 7 della
motivazione, dove pure la corte si premura di precisare lo scarso rilievo della
confessione, infatti resa a fronte di un quadro accusatorio già completamente
definito.
Anche la motivazione esposta nella pagina successiva relativamente al
mantenimento del provvedimento di confisca appare non manifestamente
illogica laddove la corte rileva come dalle annotazioni della polizia giudiziaria
emerge che nei telefoni sottoposti a sequestro e rinvenuti sull’imputato si
trovavano immagini di biciclette: dal che l’inferenza dell’utilizzo di detti
telefoni per il commercio illecito di cui è stata riconosciuta la penale
responsabilità del Rhazali.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 26.5.2015

Fabrizio Di Marzio

eA-

Il Pr dente
Antonio sto o

Il Consigliere estensore

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