Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2621 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2621 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA
nei confronti di:
PONZO ANTONINO N. IL 28/12/1970
avverso la sentenza n. 1595/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
02/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sen.t.de le conclusioni del PG Doft.
123,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata il 2 maggio 2012, il Tribunale di
Catania applicava nei confronti di PONZO Antonino, imputato del reato di illecita detenzione a
fine di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), previo riconoscimento della
circostanza attenuante di cui al comma 5 0 dell’art. 73 suddetto, la pena di anno uno e mesi

1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso il Pubblico Ministero dolendosi della
intervenuta applicazione – perché contra legem – della circostanza attenuante speciale del
particolare tenuità del fatto, avendo sul punto il giudice offerto una motivazione
manifestamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale in tema
di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza,
che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale.
Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia
correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta,
ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (in termini Sez. 6^
19.2.2004 n. 18385, P.G. in proc. Obiapuna, Rv. 228047).
3. Nel caso in esame, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, il P.M. di udienza
aveva espresso il proprio consenso al riconoscimento della circostanza attenuante del fatto
lieve, in ordine alla quale si è poi innestato l’accordo inter partes ratificato dal Giudice che, sul
punto, ha reso una motivazione adeguata ed esente da vizi logici manifesti, applicando
correttamente la pena in termini quantitativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma 5 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

otto di reclusione d € 2.000,00 di multa oltre alle pene accessorie di legge.

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