Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26209 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26209 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELL’ANNA RAFFAELE N. IL 31/07/1971
avverso la sentenza n. 22685/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della
sentenza emessa dal gup del tribunale della medesima città in data 7
novembre 2013, appellata da Dell’Anna Raffaele, ha confermato il giudizio di
penale responsabilità per gli ascritti reati di rapina aggravata e porto
ingiustificato di un coltello a serramanico, ma ha ridotto la pena a costui
inflitta ad anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa.

Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamenta la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle
contestate aggravanti e della circostanza attenuante del risarcimento del
danno, non mancando di evidenziare come fosse stata depositata in
cancelleria, prima del giudizio, dichiarazione della persona offesa di
accettazione della somma di euro 1000 offerta titolo di risarcimento del
danno.

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, deve infatti osservarsi che
dalla lettura della sentenza emerge come le stesse, già concesse, non siano
state giudicate prevalenti rispetto alle aggravanti attese le gravi modalità del
fatto e la negativa personalità dell’imputato, per come dettagliatamente
esposto nel primo foglio della motivazione.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di circostanza attenuante
del risarcimento del danno il carattere integrale dello stesso nel delitto di
rapina va verificato in funzione della condotta dell’agente in relazione
all’interesse leso: dovendo in tale giudizio ricomprendersi, oltre al danno
cagionato contro il patrimonio dall’azione diretta all’impossessamento della
cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla
libertà individuale della persona offesa (Cass. sez. II, 13.1.11, n. 6479).
Sulla base di tale indirizzo la corte territoriale motiva (cfr.p. 2 della sentenza)
sulla non esaustività, rispetto alla valutazione complessiva imposta della
giurisprudenza, del risarcimento effettuato (come pure chiaramente emerge
considerata anche la ulteriore argomentazione che la condotta risarcitoria è
stata per altro verso oggetto di positiva valutazione da parte del tribunale ai
fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, altrimenti non
riconoscibili).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

1

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in fav e della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Ant

Roma, 26.5.2015

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