Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26205 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26205 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VENEZIA
nei confronti di:
KHALFI HATEM N. IL 25/07/1990
avverso l’ordinanza n. 1317/2014 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
26/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. v . 9.t.A.A-b•a ?”•:’°

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 26/11/2014, in parziale
accoglimento della richiesta di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa il 12/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Padova, presentata nell’interesse di Hatem KHALFI, indagato per la

1,401 di hashish, ha sostituito la misura cautelare in atto con quella dell’obbligo
di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al
riconoscimento, da parte dei giudici del riesame, della fattispecie di cui all’art.
73, comma 5 d.P.R. 309\90, lamentando che la condotta oggetto di contestazione
consentiva di escluderne la minima offensività e che la motivazione
dell’ordinanza impugnata si presentava lacunosa ed illogica nella parte in cui
attribuiva preminente rilevanza al dato ponderale, sussistendo altri significativi
elementi che avrebbero consentito di escludere la sussistenza dell’ipotesi
attenuata.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal
Pubblico Ministero ricorrente, abbia evidenziato che l’attenuante di cui al quinto
comma dell’articolo 73 d.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di
minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione) con la conseguenza che ove uno degli indici
previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione
resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, RG. in proc.
Rico, Rv. 247911; conf. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 4,
n. 6732 del 22/12/2011 (dep. 2012), P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n.

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detenzione, a fini di spaccio, di gr. 20,875 di eroina, gr. 5,176 di cocaina e gr.

43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947).
Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative
intervenute ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014,
n.10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5
dell’art. 73 d.P.R. 309\90 in ipotesi autonoma di reato (Sez. 3, n. 27064 del
19/3/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664), peraltro ritenendo illegittimo il
riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice, in quella occasione,

dell’imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non
modesto di sostanza stupefacente detenuta.
Tale ultimo rilievo, peraltro, si pone in linea con il principio, precedentemente
affermato (Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, cit.) secondo il quale è obbligo
del giudice quello di valutare complessivamente, ai fini della configurabilità del
reato in esame, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa).
Si è ulteriormente precisato come non possa rilevarsi il fatto di lieve entità
nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato
quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell’agente di
procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di
stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della
salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 47671 del
9/10/2014, Cichetti, Rv. 261161).

2. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver
dato atto delle argomentazioni che il G.I.P aveva posto a sostegno del
provvedimento applicativo della misura custodiale di massimo rigore e,
segnatamente, della quantità e varietà delle sostanze stupefacenti detenute, del
possesso della somma di euro 2.600,00 e di due telefoni cellulari, della presenza
di precedenti specifici e prossimi, nonché della mancanza di una fissa dimora e
di stabile occupazione da parte dell’indagato, ha ritenuto che, in considerazione
della quantità di stupefacente detenuta, ritenuta modesta, la condotta poteva
essere ricondotta all’ipotesi contemplata dall’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 che
giustificava una misura cautelare meno afflittiva.
Nel far ciò, tuttavia, i giudici del riesame hanno tralasciato del tutto di
considerare gli ulteriori aspetti, doverosamente posti in evidenza dal G.I.P.,
apprezzati solo in parte, con riferimenti alla presenza di precedenti specifici, per

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attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente

ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato che giustificava
l’applicazione della misura di minor rigore poi applicata.
La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, si presenta carente
per la mancata valutazione di tutti gli elementi significativi nella disponibilità dei
giudici e la limitazione del giudizio al solo dato ponderale, senza peraltro
considerare la ulteriore circostanza della contestuale detenzione di sostanze
stupefacenti di diversa tipologia che, da sola, alla luce del principio in precedenza
ricordato – che è condiviso dal Collegio ed al quale si intende dare continuità –

5 d.P.R. 309\90, difficilmente superabile.
Tale evenienze impongono pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame da effettuarsi alla luce dei
principi dianzi ricordati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia.
Così deciso in data 5.6.2015

costituiva un ostacolo al riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma

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