Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2620 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2620 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISSAOUI MOEZ N. IL 20/08/1971
avverso la sentenza n. 396/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
20/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale inpersona del Dott. /9— ,54.4
Rbo
che ha concluso per t’,?
„A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 17/2/2012, resa a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Moez Issaoui responsabile dei reati di cui all’art.
73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente del tipo eroina; e di cui all’art. 495 cod.pen. per avere, in
declinato ai pubblici ufficiali false generalità. Lo condannava, ritenuta
l’attenuante ex co. 5, art. 73, prevalente sulla recidiva specifica
quinquennale contestata, alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con il seguente
motivo:
-violazione dell’art. 495 cod.pen., in quanto nessun accertamento è stato
effettuato in ordine a quali fossero le esatte generalità dell’imputato e in
quali occasioni lo stesso avesse reso false generalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex

occasione dei plurimi interrogatori inerenti la propria identità personale

art. 495 cod.pen. e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Con il motivo di annullamento, formulato in atto di impugnazione, la
difesa del prevenuto, in sintesi, eccepisce l’omessa valutazione che
almeno alcune delle fattispecie contestate, in relazione alla ritenuta
violazione dell’art. 495 cod.pen., non costituivano reato, in difetto di
accertamento sulle esatte generalità dell’imputato: in particolare, nella
specie, sono state addebitate plurime ipotesi di violazione, senza
accertare in quale occasione l’imputato avrebbe reso false generalità;

i

o–

peraltro, l’Issaoui, condannato ad una pena tutt’altro che modesta, non è
stato reso edotto dai giudici di merito se ci sono state occasioni in cui lo
stesso ha fornito le vere generalità e in quali circostanze ha dichiarato il
falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, si rileva la genericità del motivo di annullamento
formulato, in quanto con esso si ripropone la identica censura avanzata
con l’atto di appello e, puntualmente ed in maniera esaustiva, rigettata
dalla Corte territoriale.
Sul punto va ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, co. 1, lett. c),
cod.proc.pen., alla inammissibilità ( ex multis Cass. 11/10/2004, n.
39598).
Va, di poi, rilevato, che la Corte di merito ha evidenziato come per il
perfezionamento del reato ex art. 495 cod.pen. è irrilevante la circostanza
che non siano certe le vere generalità dell’imputato, essendo sufficiente
che lo stesso abbia fornito generalità diverse in varie occasioni: infatti,
integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a P.U., sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri, la condotta di colui che renda

2_

Il ricorso è inammissibile.

molteplici dichiarazioni, tutte tra di loro diverse, in merito alle proprie
generalità; né rileva a tal fine che non sia stato possibile accertare quelle
vere e che il soggetto, in una sola delle molteplici occasioni, possa,
eventualmente, avere detto il vero ( ex multis Cass. sent. n. 34894/2010).
Nella specie l’Issaoui, in più occasioni, aveva dichiarato ai militari operanti
accertati, come evincibile dall’esito delle verifiche effettuate attraverso
l’Interpool e presso il competente Consolato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che
l’Issaoui abbia proposto il ricorso senza versare in colpe nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/11/2013.

dati personali diversi, non corrispondenti a quelli definitavamente

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