Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2620 del 21/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2620 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI NOVARA – CONFLITTO N. IL
1) TRIB. SORVEGLIANZA TORINO N. IL
avverso l’ordinanza n. 26/2012 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del
12/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lettesentite le conclusioni del PG Dott. PoThtreo U&4 2-.Ju_ c•im,v–Irc2.
/

L:

ak: 41): a&9- 2,42.. co

93,vrete.4:~

oic Tc

Uditi difensor Avv.;

takiel’w’

ohi —P-v: 1,,u-LetA_IL

eik, –

Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del 20.1.2012 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione presentata
da Oriolo Enrico in relazione alla sentenza di applicazione pena emessa
ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. , sul rilievo che in caso di condanna
disposta con sentenza di patteggiamento la competenza a provvedere

Tribunale di Sorveglianza. Ricevuti gli atti il Tribunale di Novara, in veste
di giudice dell’esecuzione, sollevava conflitto richiamando la
giurisprudenza di legittimità che afferma la competenza generalizzata del
Tribunale di Sorveglianza in materia di riabilitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza
funzionale del Tribunale di sorveglianza di Torino.
Come già stabilito da questa Corte, la competenza a provvedere
sull’istanza di riabilitazione appartiene al Tribunale di sorveglianza anche
nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti, la quale deve essere equiparata ad una sentenza
di condanna a norma dell’art.445 comma 1 bis cod.proc.pen. (Sez. 1, n.
43751 del 03/11/2011 ,De Souza Junior, Rv, 251479).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino al
quale dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 21.11.2012.

sull’istanza di riabilitazione spetta al giudice del’esecuzione e non al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA