Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 262 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 262 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
OLIVERI Rocco, n. a Scilla il 18/9/1965
SERGI Antonino, n. a Fiumara il 05/10/1948
contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, emessa in data
20/11/2012;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
– udito il difensore di Sergi, avv. M. Nigro, in sostituzione dell’avv. G. Dieni, che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2008, il Tribunale di Reggio
Calabria ha condannato Antonino Sergi e Rocco Oliveri alla pena rispettiva di anni
quattro e tre di reclusione, per il reato di concussione continuata (artt. 110, 81 cpv.
e 317 c.p.) per avere costretto – in concorso tra loro, il Sergi nella qualità di sindaco
del Comune di Fiumara e l’Oliveri quale intermediario, abusando della qualità di
pubblico ufficiale del Sergi – l’ing. Antonio Naso, socio della PEAD, società
aggiudicataria dei lavori di progettazione dell’Itinerario Turistico Culturale “Magna
Grecia”, a dare indebitamente la somma di quindici milioni di lire.

2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria, confermativa
della sentenza di primo grado, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.

1

Data Udienza: 05/11/2013

2.1. Antonino Sergi, tramite difensore di fiducia, deduce:
– violazione dell’art. 606.1 lett.

c) c.p.p., in relazione all’art. 63.2 c.p.p., con

riferimento alle dichiarazioni di Antonio Naso, persona che, sin dall’inizio, doveva
essere sentita in qualità di imputato o indagato o, comunque, di persona sottoposta
a indagini;
– violazione dell’art. 606.1 lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione degli artt.
192 e 530 c.p.p. per errata valutazione degli elementi di fatto, per l’illogico giudizio
espresso in ordine alla formazione della prova e per la violazione dei principi

motivazione, travisamento dei fatti e mancata indicazione degli elementi a sostegno
della condanna.

2.2. Rocco Oliveri, con ricorso personale, denuncia “violazione degli artt.
606.1 lett. c) e d) c.p.p., 530.2 e 533 c.p.p. in relazione agli artt. 110, 81 e 317
c. p.”.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono privi di fondamento e vanno rigettati, secondo la richiesta
formulata dal Procuratore generale d’udienza.

2.

Le sentenze di merito sono partite dall’incontestato e incontestabile

accertamento delle seguenti circostanze di fatto: il 28 febbraio 2000 l’ing. Naso
portò all’incasso presso il Banco Ambrosiano Veneto (agenzia di Reggio Calabria) un
mandato di pagamento emesso a favore della Pead Consultant di Fiumara a saldo
della fattura n. 22 del 3 dicembre 1999 (“per prestazioni rese”) dell’importo
complessivo di L. 32.176.809 e, in pari data, richiese l’emissione di due assegni
circolari, rispettivamente dell’importo di L. 11.918.725 e di L. 15.000.000.
Quest’ultimo assegno, previa firma di girata del Naso, fu incassato presso la
predetta Banca il giorno successivo, 29 febbraio 2000, da Rocco Oliveri per conto
del Sindaco Antonino Sergi.
Nelle sue prime dichiarazioni il Naso aveva affermato che la somma
costituiva una donazione a favore del Sindaco di Fiumara per sostenerlo nelle gravi
difficoltà economiche derivanti da uno stato di grave malattia tumorale del figlio.
Successivamente e in dibattimento aveva riferito che la reale causale della dazione
di danaro era da ricollegarsi alle pretese avanzate dall’amministratore comunale
durante la fase dell’esecuzione dei lavori.

2

presupposti alla valutazione della stessa, manifesta illogicità e carenza di

Il Sergi aveva sostenuto la spontaneità del contributo economico elargito dal
Naso a fini umanitari, in considerazione delle conseguenze derivate al figlio non da
patologia tumorale, ma da due incidenti.
La penale responsabilità degli imputati per il delitto contestato è stata
ritenuta sulla base dei dati oggettivi, delle dichiarazioni del Naso, ritenute
pienamente attendibili dai giudici del merito, dell’inverosimiglianza della versione
alternativa del sostegno umanitario (contraddittoriamente prospettato) al figlio del
Sindaco, in considerazione anche della natura esclusivamente professionale e non

3.

In ordine al primo motivo dedotto dal Sergi, con cui si deduce

l’inutilizzabilità della dichiarazioni accusatorie del Naso, correttamente la Corte
d’appello ha rigettato l’analogo motivo d’appello sottolineando che “l’indagine non
ha mai evidenziato, né all’origine né nella sua evoluzione, un significativo quadro
indiziario nei confronti di Naso, autore di una dazione che, prima ancora che egli
rendesse sommarie informazioni, appariva, per tempi, modalità e soggetti coinvolti,
frutto di pressione concussiva piuttosto che prezzo di una corruzione verificatasi
grazie al fattivo contributo del professionista vibonese”.
A tale costatazione va aggiunto il rilievo che risulta contrario all’esperienza
e alla logica più elementare che un corruttore versi il prezzo dell’accordo illecito a
mezzo di assegno circolare, mentre è ben plausibile che il concusso voglia far
risultare la prova del versamento della dazione a cui è costatato dal pubblico
ufficiale.
Infondato è il secondo motivo, con cui Sergi censura l’apprezzamento
probatorio da parte dei giudici del merito.
La sentenza impugnata dà conto della ritenuta attendibilità della parte
offesa, dei motivi che indussero il Naso a rendere una prima inveritiera spiegazione
sulla dazione della somma di 15 milioni di lire al Sindaco, della totale
inverosimiglianza della versione resa dal Sergi. Il percorso argomentativo della
sentenza è del tutto esauriente e indenne da vizi logici, sì da sottrarsi al sindacato
di legittimità, circoscritto entro i limiti di cui all’art. 606.1 lett. e) c.p.p..

4. Parimente infondato – al limite dell’ammissibilità sia per la genericità sia il
riferimento a questioni di fatto – è il ricorso dell’Oliveri, il quale persiste
nell’assumere l’esistenza di un errore di persona da parte del Naso, lamentando, in
sintesi, che “la Corte d’appello … non è riuscita a dare spiegazioni sufficientemente

A

3

personale del rapporto tra Sergi e Naso.

esaustive in ordine al tipo di attività che l’imputato ha svolto nella vicenda
processuale”.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici d’appello hanno
dimostrato compiutamente come l’individuazione in Rocco Oliveri del soggetto che,
per conto del Sergi, condusse le trattative sfociate nell’assunzione, da parte del
Naso, dell’obbligo poi adempiuto mediante la consegna all’Oliveri dell’assegno
circolare di quindici milioni di lire, risulta dalle dichiarazioni della parte offesa,
rimanendo del tutto irrilevante che quest’ultima avesse inizialmente indicato

vicina al Sergi, ricoprisse tale ruolo in seno all’amministrazione comunale.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

l’Oliveri come assessore comunale per l’errata percezione che egli, come persona

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