Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26199 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26199 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIURINO CIRO N. IL 15/02/1951
avverso la sentenza n. 2976/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
o SOAGQUdito il Procuratore Generale in persona del Dott.
96~4
_0 ,
che ha concluso per

Udito, p a parte civile, l’Avv
Us i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente MAIURINO CIRO, con sentenza del 12.11.2013, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 14.7.2009, previa esclusione della contestata recidiva, con la già ritenuta ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. cod.
pen. e la continuazione tra i reati, rideterminava la pena nella misura di anni 1 e
mesi 2 di reclusione ed C 800,00 di multa, confermava nel resto.
Il Tribunale di Noia lo aveva condannato – riconosciuta in ordine al capo b)

contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati – alla pena di anni 2 e
mesi 8 di reclusione ed C 1.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con ordine di pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione
nazionale e su un periodico specializzato, con confisca e distruzione di quanto in
sequestro, avendolo riconosciuto colpevole dei reati di cui:
A) art. 171 ter co. I lett. C, co. H lett. A L. 633/41, per aver detenuto, al fine di porli in vendita, 510 CD abusivamente riprodotti e privi del marchio SIAE,
riproducenti opere tutelate dal diritto d’autore; con l’aggravante di aver detenuto
un numero di copie superiore a 50.
B) Art. 648 cp, perché, al fine di trarre profitto, acquistava, o, comunque, riceveva, 510 Cd abusivamente riprodotti e privi del marchio SIAE, riproducenti
opere musicali tutelate dal diritto d’autore.
Acc. in Acerra il 9.10.2007.
Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, MAIURINO CIRO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce l’inesistenza di elementi tali da giustificare una sentenza
di condanna.
Ritiene che la mancanza di elementi indizi avrebbe dovuto comportare una
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deduce, inoltre, la mancata e insufficiente motivazione sulla ragioni di fatto
e di diritto su cui sarebbe fondata la sentenza di condanna.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti altro giudice per nuovo giudizio.

2

l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen. equivalente rispetto alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ictu °culi inammissibile per estrema genericità dei motivi.

2. Nelle poche righe del ricorso, a firma dell’imputato, al di là del generico
richiamo alla previsione di cui alle lettere b) ed e) cod. proc. pen. non si deduce
alcun vizio di legittimità.
Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di
legittimità l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca,

argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (cfr. sul punto sez. 4, n. 34270
del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 4521 del 20.1.2005, Orrù, rv.
230751).
In una più recente pronuncia è stato poi ribadito che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (così sez. 4, n. 18826
del 9.2.2012, rv. 253849).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Il C

igliere Estensore

Il Presidente

come nel caso che ci occupa, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni

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