Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26194 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26194 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIESA ANTONIO N. IL 01/02/1969
avverso la sentenza n. 1980/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
‘ r.7-07s i) 109_ ,1493.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i/
che ha concluso per le -1

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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A•Sitki,`17.’

F142, c

4. 4,2o

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173

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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Parma, con sentenza del 5/12/2012, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Antonio Chiesa responsabile del
reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 2 co. 1, L. 638/83, perché, quale
legale responsabile della ditta Chiesa Location, aveva omesso di versare
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relativamente al periodo febbraio/
settembre 2008, per un importo di euro 979,00; lo condannava alla pena
di mesi 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa, calcolata in aumento in
continuazione rispetto a quella applicata dal Gip del Tribunale di Parma
con sentenza del 22/6/2011, irrevocabile il 18/5/2012; pena sospesa.
La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 28/1/2015, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Chiesa, con i seguenti motivi:
-vizio di motivazione in ordine alla ingiustificata mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche;
-vizio di motivazione con riferimento all’art. 81 cod.pen., rilevato che il
giudice di merito ha applicato l’istituto della continuazione rispetto alla
sentenza n. 222, del 22/6/2011, divenuta irrevocabile il 18/5/2012, e non
anche in relazione a quella n. 210 del 10/4/2012, pur avendo la difesa
sollecitato sul punto il decidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,

1

all’INPS di Parma le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle

consente di rilevare la correttezza e la logicità della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato contestato, alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto e alla
compiuta dosimetria della pena.

nessuna richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche
risulta essere stata avanzata innanzi la Corte territoriale, per cui la stessa
non è proponibile in sede di legittimità, perché da qualificarsi quale
motivo nuovo, non assoggettato ad esame da parte del giudice
impugnato.
Del pari del tutto destituito di fondamento è il secondo motivo di
impugnazione: la continuazione tra reato da giudicare e reato giudicato
trova applicazione nel caso in cui il precedente decisum risulti
irrevocabile; circostanza, questa, nella specie non prospettata, né provata
dalla difesa del Chiesa in sede di appello, che anzi evidenziava che la
pronuncia n. 210, resa il 10/4/12, non era ancora passata in giudicato.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Chiesa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve essere
condannato, ex art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, equitativamente fissata, in relazione ai motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

Il primo motivo di annullamento non può trovare ingresso, in quanto

versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.

Così deciso in Roma il 19/5/2015.

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