Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26189 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26189 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
PERNA ANNA N. IL 06/01/1982
avverso la sentenza n. 2284/2014 TRIBUNALE di LUCCA, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore renerale in ersona del Dott.
che ha copcluso per
et.A..<,..A.A. rv, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 19/05/2015 11716/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2014 il Tribunale di Lucca ha assolto Perna Anna dal reato di cui agli articoli 81 cpv. e 2 1.638/1983, a lei contestato per avere omesso il versamento all'Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti. 2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, per non previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha assolto l'imputato ritenendo che il reato a lui contestato "non costituisce più reato, alla luce dell'apprezzamento sistematico e congiunto della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché dei recenti interventi normativi". Il riferimento è alla sentenza 19 maggio 2014 n. 139 che, a proposito della legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983, convertito in I. 638/1983, ha rimarcato l'utilità del principio generale di necessaria offensività della condotta, nonché all'articolo 2 I. 67/2014 che delega al governo di trasformare in illecito amministrativo il reato in questione se l'omesso versamento non supera la soglia di C 10.000 annui, dovendosi ritenere, ad avviso del Tribunale, che la legge delega costituisca fonte direttamente produttiva di norme, e non soltanto una legge meramente formale che si limiti a disciplinare i rapporti interni tra il governo e il Parlamento. Il Tribunale in tal modo incorre in una evidente violazione di legge. La sentenza impugnata a ben guardare si fonda, più che (come appare al PG) sulla pronuncia 19 maggio 2014 n. 139 della Corte Costituzionale - che infatti non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie criminosa in questione-, sull'articolo 2 I. 67/2014, letteralmente affermando che "come confermato dall'orientamento dominante in dottrina, la legge delega non è una legge meramente formale, in quanto non si limita a disciplinare i rapporti unicamente interni tra l'esecutivo ed il Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche". Per questo il fatto contestato all'imputato non sarebbe più previsto dalla legge come reato. L'interpretazione adottata dal giudice di merito è priva di pregio. Al di là di considerazioni generali sul rapporto tra governo e Parlamento che possono essere svolte a livello accademico, quel che in questa sede rileva è il contenuto concreto della norma da cui il Tribunale nella impugnata sentenza intende ricavare una depenalizzazione già effettuata del reato de quo. violazione degli articoli 129 c.p.p. e 2, comma 1 bis, I. 638/1983, per avere ritenuto il fatto L'articolo 2 della I. 28 aprile 2014 n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili - legge che è entrata in vigore dal 17 maggio 2014 - al primo comma stabilisce: "Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative o civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati direttivi sono indicati nella sua trasformazione in illecito amministrativo "purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Il quarto comma, poi, determina il termine per l'adozione dei decreti legislativi in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, e disciplina la procedura a essi attinente; il quinto comma, infine, stabilisce che entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo di tali decreti legislativi possono essere emanati decreti correttivi ed integrativi. È evidente, dunque, che la volontà del legislatore non è da intendersi come immediata depenalizzazione del reato di cui si tratta, bensì come conferimento al governo di un potere legislativo di cui regola la durata e le modalità di esercizio, nonché, in certa misura, lo stesso contenuto. Non essendo stato ancora emesso il decreto legislativo riguardante il reato in questione, non è pertanto configurabile allo stato la sua depenalizzazione. Analogamente riguardo a un altro dei reati su cui è stata conferita dalla stessa legge la delega di depenalizzazione al governo, del resto, si è già pronunciata questa Suprema Corte (Cass. sez. I, 19 settembre 2014 n. 44977: "La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può ritenersi abrogata per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa."). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lucca in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca. Così deciso in Roma il 19 maggio 2015 nei commi 2 e 3". E al secondo comma, lettera c), per il reato in questione i principi e criteri Il Presidente

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