Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26181 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26181 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tonelli Alessandro, nato ad Ortona (Ch) il 30/8/1973

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanciano in data
16/1/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gerardo Brasile, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/1/2014, il Tribunale di Lanciano dichiarava
Alessandro Tonelli colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, commi 1 e
4, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di mille euro di
ammenda; allo stesso – nella qualità di legale rappresentante della impresa
individuale “Densa Media” – era ascritto di aver omesso di inviare alla Provincia

Data Udienza: 14/05/2015

di Chieti, nel termine prescritto, la comunicazione semestrale relativa ai rifiuti
movimentati nel secondo semestre del 2010, così non ottemperando alla
prescrizione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1399 del 29/11/2006,
che ne imponeva l’inoltro entro il mese successivo.
2. Propone appello il Tonelli, poi convertito in ricorso per cassazione,
deducendo, in primo luogo, l’erronea valutazione delle risultanze dibattimentali.
Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente sebbene l’amministrazione
provinciale non possa imporre alcuna prescrizione; inoltre, la delibera della

scadesse il semestre cui si riferisce la contestata tardiva comunicazione – dalla
delibera n. 778 del 2010, la quale avrebbe modificato le modalità
dell’adempimento

medesimo,

stabilendo,

peraltro,

che

l’eventuale

inottemperanza sarebbe stata sanzionata soltanto in via amministrativa. Di tal
ché, al momento della scadenza del termine per la comunicazione relativa al
secondo semestre 2010 (gennaio 2011), non solo sarebbero state diverse le
modalità di inoltro, ma la violazione delle stesse non avrebbe ricevuto alcuna
sanzione penale. Il che, all’evidenza, riverbererebbe i propri effetti anche sul
profilo soggettivo della contravvenzione, escludendo anche ogni ipotesi di colpa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
L’art. 256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006 prescrive che “le pene di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di
carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”;
la norma, pertanto, deve esser letta alla luce delle prescrizioni indicate nei
provvedimenti amministrativi di riferimento, i quali danno contenuto – come
corpus – a quel precetto definito dal legislatore in modo ampio, ma non
generico, dallo stesso art. 256, comma 4, cit., che rimanda, quanto all’oggetto,
alle determinazioni dell’autorità amministrativa, ma al contempo stabilisce con
precisione la disciplina sanzionatoria per il caso della loro violazione.
Ciò premesso, la Regione Abruzzo – con la determinazione della Giunta n.
778 dell’11/10/2010, precedente alla scadenza del semestre cui si riferisce la
violazione contestata al Tonelli – 1) ha revocato la delibera della Giunta n. 1399
del 29/11/2006, «perché non più rispondente alle modalità di trasmissione delle
informazioni degli Enti e altri soggetti interessati»; 2) ancora, ha disposto
l’obbligo di comunicazione semestrale dei rifiuti, gestiti dai titolari delle
autorizzazioni e/o iscrizioni (come il ricorrente), secondo le modalità di un

2

Giunta regionale n. 1399 del 2006 sarebbe stata revocata – prima ancora che

determinato allegato; 3) ha previsto che, “in caso di inadempienza alle presenti
disposizioni regionali, si applicano le sanzioni ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2,
L.R. 45/07”, cioè sanzioni amministrative.
Ne consegue che – contrariamente a quanto contenuto nel ricorso – alla
scadenza del secondo semestre 2010 l’obbligo di effettuare la comunicazione di
movimentazione rifiuti era comunque vigente (ancorché disciplinato da modalità
differenti rispetto alle precedenti), con conseguente, piena operatività dell’art.
256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006; in altri termini, la nuova delibera della

oggetto della pacifica violazione da parte del Tonelli. E senza che, come ben
affermato dal Tribunale, possa aver rilievo l’esplicita previsione di cui al punto 3)
sopra citato, la cui portata non può superare il dettato della normativa statale
generale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015

nsigliere estensore

Il Presidente

Giunta ha inciso sul quomodo della comunicazione, lasciando però invariato l’an,

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