Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2618 del 21/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2618 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GALASSO ANTONINO N. IL 19/05/1952
2) FACCHINERI CARMELA N. IL 25/10/1960
avverso la sentenza n. 9612/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 06/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. foLutco VV01-42-
Udit i difensor Avv.; —-
Data Udienza: 21/11/2012
7, 1.11.!t.1•.”..3. • – •’7,”
■1.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n.1110 del 6.7.2011 la Corte di Cassazione Quinta
Sezione penale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Galasso
Antonino e Facchineri Carmela contro il decreto della Corte di appello di
Reggio Calabria, annullava la misura patrimoniale della confisca
accessoria alla misura di prevenzione limitatamente al fondo rustico sito
comune di Cittanova, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di
Reggio Calabria; rigettava il ricorso con riferimento alle restanti misure di
prevenzione patrimoniale e alla misura di prevenzione personale.
Avverso la sentenza i difensori di Galasso Antonino e Facchineri
Carmela propongono ricorso straordinario ai sensi dell’art.625 bis
cod.proc.pen. adducendo il seguente motivo: la sentenza in oggetto é
incorsa in un errore percettivo e di fatto nella parte in cui non ha
annullato con rinvio anche la confisca dell’ appartamento sito in Cittanova
via Scionti 11, nonostante anch’esso, al pari dei beni immobili per i quali
è stato disposto l’annullamento con rinvio, fosse stato acquistato in data
antecedente al 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dell’ipotesi
prevista dall’art.625 bis comma 1 cod.proc.pen.
La procedura di correzione dell’errore di fatto è testualmente limitata
dall’art.625 bis cod.proc.pen. ai provvedimenti della Corte di Cassazione
aventi l’effetto di rendere definitiva una sentenza di condanna.
Trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, che introduce una
deroga al principio generale della intangibilità dei giudicato e della
inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, essa non è
suscettibile di applicazione analogica, ostandovi il divieto stabilito
dall’art. 14 preleggi cod.civ., e pertanto non è estensibile alle pronunce
della Corte di Cassazione che rendono definitivi i provvedimenti in
materia di misure di prevenzione (conforme Sez. 6, n. 2430 del
08/10/2009 – dep. 20/01/2010, Cacucci, Rv. 245772).
contrada Facchineri e al fondo rustico sito in contrada Taccone del
1 T
.
••
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille ciascuno
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti Galasso
Antonino e Facchineri Carmela al pagamento delle spese processuali ed
al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
mille ciascuno.
Così deciso in Roma il 21.11.2012
•’113 , 1 ,