Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26179 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26179 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tedesco Alessandro, nato ad Albenga (SV) il 29/4/1973

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in data 8/1/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Gianatti, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8/1/2015, il Tribunale di Savona dichiarava Alessandro
Tedesco colpevole delle cinque contravvenzioni allo stesso ascritte ai sensi del d.
Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e, per l’effetto, lo condannava alla pena di 6.400,00
euro di ammenda; le contestazioni concernevano la mancata predisposizione di
specifiche misure di sicurezza in relazione ad un cantiere sul quale la “Alpi

Data Udienza: 13/05/2015

s.a.s.”, della quale il Tedesco è legale rappresentante, stava svolgendo lavori
edili.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
deducendo, con unico motivo, la violazione di legge penale. Il Tribunale avrebbe
operato un cumulo materiale delle pene, anziché giuridico ai sensi dell’art. 81
cpv. cod. pen., così trascurando che le violazioni tutte erano state eseguite in
esecuzione di un medesimo fine, quale il risparmio di spesa in materia di

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
L’art. 81 cpv. cod. pen. stabilisce che è punito con la pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, “chi con più azioni
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”; la ratio
sottesa all’istituto, come da consolidata ermeneutica, deve esser ravvisata
nell’unicità del momento volitivo illecito, che – iniziale spinta soggettiva che
determina alla commissione di tutti i reati – non viene quindi riprodotto in
occasione di ciascuno di essi, più volte ed anche in tempi diversi, sì da
giustificare il più mite trattamento sanzionatorio rispetto al cumulo materiale. Ne
deriva, quanto al profilo probatorio, che costituisce onere dell’imputato
dimostrare, per l’appunto, che tutte le violazioni sono in effetti riconducibili ad un
solo e comune progetto illecito, ideato nei suoi tratti essenziali – ma
sufficientemente determinati – in un unico, iniziale momento; e che, pertanto, i
singoli reati ne costituiscono soltanto mera esecuzione.
Orbene, tutto ciò premesso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata
ha negato il vincolo in oggetto sul presupposto della natura eminentemente
colposa delle contravvenzioni ascritte e della «loro riconducibilità ad una pluralità
di lacune esecutive tra loro indipendenti». In tal modo, quindi, il Tribunale di
Savona – con motivazione logica ed immune da vizi – ha aderito al costante
orientamento in forza del quale la continuazione può essere ravvisata tra
contravvenzioni solo se l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la

colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva
e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche
programmate nelle loro linee essenziali (per tutte, Sez. 3, n. 10235 del
24/1/2013, Vitale, Rv. 254423); quel che è incompatibile con la condotta
colposa, nella quale l’evento non è voluto.

2

sicurezza sul lavoro.

Dolo che, peraltro, non è stato dedotto neppure in questa sede, quantomeno
in termini penalmente rilevanti, atteso che il ricorrente non ha affatto individuato
il disegno criminoso che avrebbe presieduto alle cinque violazioni contestate. In
particolare, il Tedesco ha riferito – peraltro in termini apodittici e generici – di
un’unica finalità perseguita («unicità della volizione speculativa»), quale il
risparmio sulle spese di sicurezza, senza però attribuire alla stessa alcuna
valenza di per sé penalmente rilevante. In altri termini, il disegno – ammesso
che vi fosse, e di ciò non v’è che astratta asserzione – non è stato prospettato

danaro occorrente a porre un cantiere in condizione di sicurezza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015

Il Consigliere estensore t

Il Presidente

come criminoso, ma esclusivamente economico, volto, cioè, al risparmio del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA