Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26177 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26177 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPONE GIANCARLO N. IL 06/07/1937
avverso la sentenza n. 861/2010 TRIBUNALE di AVELLINO, del
21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r -b.,c20 Gar)-z&PZQ2;
che ha concluso per ,2 ( a,n,kutf&ounzph ederiae_ 9Cedì
_G
UO

001 ,te.”(iire/r12-0—
lfrn • i OZQ
qh
qui
/
. 1d1 421*

Udito, per parte civile, l’Avv
Ud. difensor Avv.

92121011j
q32/1/40

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO
131 Tribunale di Avellino, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente CAPONE GIANCARLO e dei coimputati Dentice Pantaleone e Donnarumma Serafino, con sentenza del 21/11/2013, giudicava gli imputati per i seguenti reati:
CAPONE Giancarlo e DENTICE Pantaleone
a) dei reato p. e p. dall’art. 110 c.p., art. 256 co. 1/a d. Igs. 152/2006 perché Capone Gian Carlo, in qualità di rappresentante legale della ditta SAIM Miniere di Zolfo S.r.l. con sede legale in Napoli effettuava, presso lo stabilimento di

le necessarie autorizzazioni; in Altavilla Irpina il 9.10.2006 e 3.07.2007
CAPONE Giancarlo
b) del reato p. e p. dagli arti. 124-137 d. Igs. 152/2006 perché in qualità di
rappresentante legale della ditta SAIM Miniere di Zolfo S.r.l. con sede legale in
Napoli, effettuava, presso lo stabilimento di produzione della SAIM in Altavilla Irpina, scarichi di acque reflue industriali senza le necessarie autorizzazioni; in Altavilla Irpina fino al 6.03.2009;
CAPONE Giancarlo
c) del reato p. e p. dagli artt. 269-279 d. Igs. 152/2006 perché in qualità di
rappresentante legale della ditta SAIM Miniere di Zolfo S.r.l. con sede legale in
Napoli e stabilimento di produzione in Altavilla Irpina, effettuava, senza autorizzazione, emissioni in atmosfera provenienti da emissioni diffuse (frantumazione
zolfo – carico zolfo in tramoggia) ed emissioni puntuali (camino insilaggio – insaccaggio); in Altavilla Irpina fino al 6.03.2009
Capone Giancarlo veniva assolto dall’imputazione del reato di cui al capo a),
mentre veniva dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi b) e c) e, riconosciute le attenuanti generiche, applicata la continuazione, era condannato alla
pena di C 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale provvedimento, Capone Giancarlo, a mezzo del proprio difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Violazione artt. 124 e 137 D.L.vo 152/2006 in relazione all’art. 606 cod.
proc. pen.
Il ricorrente deduce l’inconfigurabilità del reato, trattandosi di scarico occasionale non punibile.
Il Tribunale avrebbe ritenuto la responsabilità dell’imputato sia per gli scarichi dell’impianto di depurazione che per le acque meteoriche. Pertanto la normativa di cui agli artt. 124 e 134 D.Lgs. 152/06 sarebbe inoperante, per la natura di
2

produzione della SAIM in Altavilla Irpina, scarichi di acque reflue industriali senza

immissione occasionale ed episodica, depenalizzata, trattandosi di scarico di acque senza collegamento di condotte.
Il ricorrente riporta le deposizioni testimoniali per dimostrare che il Tribunale
non avrebbe proceduto ad un’attenta verifica delle stesse
Non si sarebbe tenuto in alcun conto l’inesistenza di qualsiasi collegamento
di condotte.
Il Tribunale non avrebbe indicato in base a quali elementi avesse ritenuto
che nel piazzale confluissero residui di lavorazione provenienti dal ciclo produtti-

Il ricorrente premette che, secondo la normativa del D.Lgs. 152/99, le acque
meteoriche se andavano a dilavare un’area soggetta ad attività produttiva e trasportavano elementi residui di tale attività, divenivano scarichi ed erano assoggettate alla disciplina degli scarichi.
Con le correzioni apportate al D.Lgs. 152/99 con il D.Lgs. 258/2000, invece,
sarebbe cambiata la nozione di scarico che sarebbe stata limitata a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque refllue o comunque convogliabili e sarebbe stata puntualizzata la disciplina delle acque meteoriche.
Le acque meteoriche di dilavamento sarebbero escluse dalle acque reflue industriali, dovendosi intendere tali però solo quelle non contaminate da sostanze
usate nello stabilimento. Nel caso in cui le acque meteoriche siano invece contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento sarebbero considerate reflui
industriali.
Nel caso di specie non sarebbe stata provata alcuna contaminazione.
Il ciclo produttivo realizzato prevedrebbe il solo imbustamento dello zolfo,
senza alcun pericolo di trasformazione delle acque in reflui industriali.
Tale accertamento non sarebbe stato adeguamente espletato dal giudice di
merito che avrebbe ritenuto sussistente il reato di scarico senza autorizzazione,
in mancanza di condotta o canalizzazione e senza prova di contaminazione.
La sentenza avrebbe minimizzato la valenza di dati di indubbio significato
probatorio. Illogica e contraddittoria sarebbe la ricostruzione dell’attività di smaltimento sulla base di congetture, facendo leva sulle deposizione testimoniali contraddittorie e non adeguatamente vagliate, in ordine a circostanze fondamentali,
come la contaminazione delle acque meteoriche di scarico.
Il reato contestato non sarebbe configurabile per mancanza di condotta o di
canalizzazione.

b. Violazione artt. 269 e 279 D.L.vo 152/2006 e 192 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen. – erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente deduce che l’ipotesi contravvenzionale sarebbe stata ritenuta
integrata senza alcuna verifica sull’assoggettabilità dell’impresa al relativo regi3

VO.

L
I

me autorizzatorio. Non vi sarebbero elementi per ritenere la significatività degli
scarichi aerei, non essendo previste immissioni non tolleranti nell’ambito del ciclo
produttivo.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Con nota datata Avellino 12/5/2015 l’Avv. Alberico Villani, difensore di fiducia, comunicava che il Capone era deceduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi i
reati ascritti all’imputato estinti per intervenuta morte del reo.

2.

Ed invero dall’acquisito certificato di morte del Comune di Roma data-

to 8.1.2015 emerge che Capone Giancarlo è deceduto in Roma il 4.1.2015.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte
del reo.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Cqfiigliere este sore

Veniva pertanto acquisito il relativo certificato di morte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA