Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26176 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26176 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cioni Leonardo, nato ad Empoli (Fi) il 4/8/1967

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze in data
24/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto dichiarare l’inammissibilità
del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Riccardo Finoccki, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/10/22014, la Corte di appello di Firenze confermava
la pronuncia emessa dal Tribunale di Pisa il 4/2/2013, con la quale Leonardo
Cioni era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione e 300 euro di
multa; allo stesso era ascritto il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2,

Data Udienza: 13/05/2015

comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare all’Inps le ritenute
assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti dal luglio
2007 all’aprile 2009, per un ammontare di 11.992,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Cioni, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico, diffuso motivo – la violazione di legge, mancata
applicazione della scriminante di cui all’art. 45 cod. pen., mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la Corte di

Cioni – titolare di un’omonima ditta artigiana – si era trovano nell’impossibilità di
adempiere all’obbligazione contributiva, atteso il danno per 200.000 euro circa
patito a causa del mancato pagamento di crediti a lui spettanti; quel che avrebbe
costituito, di fatto, una rapina dalla quale la piccola azienda artigiana del
ricorrente non si sarebbe più ripresa, con una perdita definitiva pari a circa venti
volte la somma reclamata dall’Inps. Ancora, il ricorrente ribadisce di non aver
ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, inviatogli dallo stesso Istituto
previdenziale; ed invero, il piego, ricevuto dalla ex convivente, non gli sarebbe
stato mai consegnato dalla donna in ragione dei dissapori tra i due.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Con riguardo, innanzitutto, alla seconda parte del motivo (da esaminare per
prima, attesane la portata preliminare), rileva la Corte che la sentenza
impugnata, rispondendo alla medesima censura, contiene una motivazione logica
e congrua, peraltro nient’affatto disattesa – anzi, esplicitamente confermata nel presente ricorso. Costituisce circostanza pacifica, infatti, che l’avviso di
accertamento era stato notificato al Cioni presso la sua residenza, nelle mani di
una donna qualificatasi come convivente, che aveva accettato la missiva e
sottoscritto la relativa cartolina di ricevimento; dal che, all’evidenza, la piena
regolarità della procedura notificatoria, che non può esser certo contestata specie in questa sede – alla luce dei successivi sviluppi della relazione
sentimentale tra i due.
4. Anche la prima parte del motivo risulta infondata.
Al riguardo, occorre ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra

2

appello avrebbe confermato la pronuncia di primo grado senza verificare che il

le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),
cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile

ictu ocu/i;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza

processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla
ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato
alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,
251760).
Orbene, ciò premesso in termini generali, osserva il Collegio che le doglianze
mosse dal ricorrente tendono non già alla critica del percorso logico-giuridico
seguito dalla Corte di merito, quanto ad ottenere una nuova e diversa
valutazione delle medesime risultanze istruttorie già dalla stessa esaminate (la
cirisi economico-finanziaria patita dalla ditta del Cioni nel periodo di interesse, la
“rapina” ed il “ladrocinio” dei quali sarebbe stato vittima), invocandone una
lettura più favorevole.
Il che, come appena riportato, non è consentito in questa sede; specie a
fronte della motivazione stesa dalla Corte di appello in ordine alla medesima
doglianza, che si apprezza quale argomento adeguato, coerente ed immune da
vizi. In particolare, e richiamata per relationem sul punto la pronuncia di primo
grado, la sentenza ha sottolineato che «i documentati mancati pagamenti dei
crediti si sono verificati dal 31.3.2008, mentre le omissioni contestate risalgono
già all’agosto 2007»; ancora, il Collegio di merito ha evidenziato che – stante la
stretta contiguità cronologica tra il pagamento delle retribuzioni ed il versamento
contributivo in esame (al 16 del mese successivo) – il datore di lavoro «deve
ripartire la somma disponibile in modo tale da garantire il versamento di quanto
dovuto all’Inps». Ancora, e sempre in forza della richiamata motivazione della
prima sentenza (che, attesa la cd. doppia conforme, si lega all’altra in un
continuum argomentativo), la pronuncia ha ribadito l’indirizzo di questa Corte in

3

possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni

ragione del quale, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, ai fini della punibilità dell’agente è sufficiente il dolo generico, che
può essere escluso dal Giudice in considerazione del modesto importo delle
somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (Sez.
3, n. 3663 dell’8/1/2014, De Michele, Rv. 259097); quel che la Corte di merito
non ha ravvisato nel caso di specie, attesa l’entità dell’omissione (circa 12.000
euro) e la durata della stessa (quasi due anni).
Con riguardo, infine, alla dedotta crisi economica che la ditta del ricorrente

per cui, nel reato in esame, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di
adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità
penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione
concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi
economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di
fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in
concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la
prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli
per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza
di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il

t

debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e
Lt&Z
agt agi non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).
Prova che il ricorrente non ha dedotto in appello e neppure in questa sede.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015

Amedeo Fr nco

avrebbe patito, si ribadisce che costituisce costante indirizzo di legittimità quello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA