Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26173 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26173 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Labrini Said, nato in Marocco il 1°/1/1971

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia in data
20/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/11/2014 – a seguito di annullamento con rinvio
pronunciato dalla Quarta sezione di questa Corte, con pronuncia n. 36357 del
4/7/2014 – la Corte di appello di Venezia rideterminava la pena a carico di Said
Labrini nella misura di 5 anni, 10 mesi di reclusione e 21.500,00 euro di multa;
allo stesso era ascritta la violazione degli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, 337, 582, 585 cod. pen.

Data Udienza: 13/05/2015

2. Propone ricorso per cassazione il Labrini, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – la mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen..
In sintesi, il Collegio di appello, rideterminata la pena per il reato più grave,
come richiesto dalla sentenza di legittimità, avrebbe mantenuto invariato
l’aumento sanzionatorio per i delitti uniti in continuazione (resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni personali), ritenendo di essere a ciò vincolato dalla pronuncia n.
36357/2014 della Quarta sezione. In tal modo, però, la sentenza avrebbe violato

del quale – mutato nel giudizio di rinvio un termine del rapporto ex art. 81 cpv.
cod. pen. – il Giudice non sarebbe tenuto ad applicare l’aumento per la
continuazione nella medesima misura individuata nel precedente giudizio di
merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La citata sentenza della Quarta sezione di questa Corte (n. 36357 del 2014)
ha annullato la pronuncia di appello «limitatamente alla pena irrogata, con
conseguente rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio,
ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale a carico dei
ricorrenti».
Orbene, la Corte di merito, nell’adeguarsi a tale dictum, avrebbe dovuto
procedere ad una rinnovata valutazione della pena in concreto da applicare, non
solo con riguardo al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. n. 309 del 1990 (quello
cui si riferiva il motivo di ricorso accolto), ma anche in ordine a quelli unificati
sotto il vincolo della continuazione; vincolo che la sentenza di legittimità aveva
cristallizzato solo quanto all’an, ma che doveva esser fatto oggetto di nuova
(anche se non necessariamente diversa) e motivata traduzione sanzionatoria in
ragione della nuova quantificazione della pena dovuta con riguardo al reato più
grave. In altri termini, la Corte di appello avrebbe potuto anche confermare
l’aumento già disposto con la annullata sentenza di merito, se ritenuto congruo,
ma avrebbe comunque dovuto motivare sul punto, peraltro oggetto dell’atto di
appello, senza ritenersi vincolata ad una decisione – quella dalla Quarta sezione
– che non conteneva alcun vincolo in ordine al trattamento sanzionatorio, ma,
anzi, ne imponeva una complessiva rivisitazione. Specie a fronte di una pena
base (quella relativa al delitto in tema di stupefacenti) che, indicata nella prima
sentenza di appello in 10 anni, 4 mesi di reclusione e 40.500 euro di multa, è

2

il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 16208 del 14/4/2014), in forza

stata rideterminata nella pronuncia qui gravata in 7 anni, 9 mesi di reclusione e
31.500,00 euro di multa.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della pronuncia, affinché la
Corte di appello di Venezia compia una nuova ed autonoma valutazione
dell’aumento sanzionatorio da irrogare a norma dell’art. 81 cpv. cod. pen.

P.Q.M.

continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA