Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2617 del 21/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2617 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PEREZ GIUSEPPE N. IL 19/05/1954
avverso l’ordinanza n. 1792/2010 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA,
del 17/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/soatit. le conclusioni del PG Dott. A wuuu
cticki-ra.ce

J

Q

s

rvi’ai. ottg

Uditi difensor

Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.10.2011 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’opposizione proposta da Perez Giuseppe avverso l’ordinanza con la
quale il medesimo giudice aveva respinto la richiesta di applicazione
dell’indulto sulla condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione inflitta con la
sentenza n.400 del 2010, per la parte di pena irrogata in relazione ai

Il giudice dell’esecuzione rilevava che il reato previsto dall’art.416
cod.pen. per il quale era intervenuta condanna a pena maggiore di due
anni ( precisamente anni 2 e mesi 5 di reclusione) era stato commesso
sino al giugno 2007, con conseguente impossibilità di concessione del
beneficio dell’indulto in presenza di una causa di revoca del medesimo.
Ricorre il difensore ai sensi dell’art.606 comma 1 lettb)
cod.proc.pen. deducendo erronea applicazione della legge n.241 del
2006: la revoca dell’indulto richiede che il beneficiario commetta un altro
reato per il quale sia condannato con una nuova sentenza, mentre nel
caso in esame vi è stata un’unica pronunzia di condanna per tutti i reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste la dedotta violazione di legge penale per erronea
applicazione dell’art. i della legge n.241 del 2006, sia pure sotto un
profilo diverso da quello articolato nel motivo di impugnazione.
In riferimento all’art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394
(testualmente identico all’arti comma 3 legge 31.7.2006 n.241), il quale
stabilisce che il beneficio dell’indulto deve essere revocato di diritto ove
colui che ne ha usufruito commetta, nell’arco di cinque anni dall’entrata
in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui
riporti “condanna a pena detentiva non inferiore a due anni”, questa
Corte ha stabilito che esso va inteso nel senso che la revoca opera
unicamente nel caso in cui il beneficiario subisca, per un singolo delitto
doloso, condanna alla pena detentiva di una certa entità, determinata in
concreto anche a seguito della riduzione di pena conseguente all’adozione
dei procedimenti speciali (artt. 442 e 444 cod. proc. pen.); infatti né la
lettera, ne’ la “ratio” della predetta disposizione consentono di riferirsi, ai
fini della revoca dell’indulto, esclusivamente alla pena determinata sulla

reati commessi prima del 2.5.2006.

base delle circostanze di diritto sostanziale con esclusione della riduzione
di natura processuale. (Sez. 1, n. 1217 del 28/02/1995 P.M. in proc.
Cariello, Rv. 201791).
Dalla motivazione della sentenza di applicazione pena su richiesta
emessa dal Tribunale di Siracusa in data 6.4.2010 risulta che per il
delitto associativo, ritenuto reato più grave, è stata applicata la pena
base di anni 2 e mesi 5 di reclusione, sulla quale deve essere operata la
conseguente determinazione della pena concretamente irrogata in misura
inferiore alla soglia minima di anni due di reclusione prevista quale causa
di revoca dell’indulto a norma dell’arti. comma 3 legge n.241 del 2006.
Ferma restando l’inapplicabilità dell’indulto per tutti i reati commessi
in data successiva al 2.5.2006, si rileva che la condanna in oggetto risulta
pronunziata anche in relazione a cinque contestazioni elevate a carico di
Perez Giuseppe per concorso nei delitti previsti dagli artt.479 e 476
cod.pen. commessi in Priolo Gargallo il 17.1.2006 ( prima pagina delle
imputazioni).Su tali condanne, temporalmente compatibili con il termine
di applicabilità dell’indulto, il giudice dell’esecuzione ha omesso di
pronunciarsi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma il 21.11.2012.

riduzione premiale stabilita in sentenza nella misura di un terzo, con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA