Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26168 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26168 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Prete Raffaele, nato a Napoli 1’8/11/1965

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data
24/2/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto dichiarare l’inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/2/2014, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 26/1/2009 dal Tribunale della stessa città, con la quale
Raffaele Prete era stato condannato alla pena di 5 mesi di reclusione e 350,00
euro di multa in ordine ai delitto di cui agli artt. 648 cpv. cod. pen., 171-ter, I.
22 aprile 1941, n. 633; allo stesso erano ascritti due episodi di ricettazione e
detenzione a fine di vendita di dvd e compact disc abusivamente duplicati.

Data Udienza: 13/05/2015

2. Propone ricorso per cassazione il Prete, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:
– violazione degli artt. 546, lett e) e 606, comma 1, lett. e), in relazione ai
citati artt. 171-ter, I. n. 633 del 1941 e 648 cod. pen.. La Corte di appello
avrebbe confermato la sentenza, quanto al delitto di ricettazione, in forza del
fatto che il ricorrente non avrebbe provato di aver lui duplicato i supporti; in tal
modo, però, si imporrebbe un’inversione dell’onere probatorio non consentita
dall’ordinamento. Specie considerando, peraltro, che la riproduzione di cd e dvd

acquistabili in ogni negozio di elettronica;
– violazione dei medesimi articoli di cui sopra, in relazione all’art. 62-bis,
cod. pen.. La Corte di merito avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche
con riferimento ai soli precedenti penali, mentre avrebbe dovuto motivare in
ordine alla personalità del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo.
La Corte di appello ha ritenuto il Prete responsabile di due ipotesi di
ricettazione (R.G. Trib. n. 6646/2008 e R.G. Trib. n. 9370/2008) per aver
acquistato o comunque ricevuto 73 dvd e 28 cd contraffatti, pur conoscendone
l’illecita provenienza; al riguardo, ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla
circostanza che lo stesso non avesse fornito elementi giustificativi al riguardo.
Orbene, tale motivazione risulta palesemente carente, specie a fronte di un
numero esiguo di supporti contraffatti.
Ed invero, come già affermato da questa Corte in un identico caso (Sez. 3,
n. 7880 del 10/1/2012, Fuschi, Rv. 251976), «attualmente, stante l’ampia
disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori ed altri apparecchi che
consentono di duplicare facilmente il contenuto di supporti informatici, non può
più privilegiarsi in qualsiasi caso la presunzione che il venditore di supporti
abusivamente duplicati li abbia acquistati o ricevuti da un terzo piuttosto che la
presunzione che abbia provveduto personalmente alla duplicazione. Occorre
quindi dare una qualche motivazione sugli elementi che nel singolo caso concreto
inducono a ritenere che vi sia stata una ricezione da terzi del supporto illecito,
così come occorre dare una motivazione sugli elementi dai quali, in tale ipotesi,
si desume che il soggetto abbia avuto consapevolezza della provenienza illecita
dell’oggetto». Ne deriva che la motivazione redatta dalla Corte di appello di
Napoli non può essere condivisa, perché si fonda, di fatto, sull’implicito
presupposto che l’imputato abbia un obbligo di collaborazione con gli inquirenti,

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risulta oggi molto semplice, e da chiunque realizzabile con apparecchi

obbligo che invece non è previsto da alcuna norma del nostro ordinamento, che
al contrario garantisce il diritto dell’imputato di difendersi nei modi che ritiene
più opportuni, compreso il silenzio. Come ancora affermato nel precedente
citato, quindi, «la contumacia ed il conseguente silenzio dell’imputato potevano
tutt’al più costituire un semplice elemento indiziario, il quale avrebbe potuto
essere valutato insieme ad altri elementi dai quali desumere la provenienza da
terzi degli oggetti illeciti e la consapevolezza di tale illecita provenienza, mentre
nella specie nelle sentenze di merito non si fa cenno a nessun altro elemento del

desunta unicamente dalla mancata collaborazione e dal silenzio dell’imputato».
Si impone, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza, relativamente
al delitto di ricettazione di cui al proc. r.g. Trib. n. 9370/2008; quanto invece alla
medesima imputazione di cui al proc. r.g. Trib. n. 6646/2008, la stessa è ormai
estinta per prescrizione, giusta combinato disposto degli artt. 157-161 cod. proc.
pen. (contestazione all’8/9/2007). Al pari, peraltro, della fattispecie di cui all’art.
171-ter, I. n. 633 del 1941, di cui al medesimo procedimento n. 6646/2008.
Il ricorso, invece, deve essere rigettato con riguardo alla medesima
imputazione da ultimo citata, ma relativa al procedimento n. 9370/2008. Ed
invero, quanto alla detenzione per la vendita di 28 cd. contraffatti, la stessa
condotta risulta per un verso adeguatamente motivata dalla sentenza di appello
(che dà conto di elementi indiziari, quali le copertine fotocopiate sui supporti in
vendita e le condizioni in cui questa avveniva, nonché del controllo a campione
eseguito dagli agenti sul contenuto degli stessi), per altro verso non contestata
neppure nel presente gravame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al
proc. n. 6646/2008 R.G. perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza
impugnata in ordine al reato di cui al capo B) (art. 648 cod. pen.) del proc. n.
9370/2008, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015

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genere e la prova della sussistenza degli elementi della ricettazione è stata

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