Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26166 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26166 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTTU TONNO N. IL 22/09/1962
avverso la sentenza n. 13315/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
30/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 31>e_ceo
che ha concluso per :4 96
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Udito, p a parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente
COTTU TONINO, con sentenza del 30/4/2014, lo condannava ad euro 6.000,00
dì ammenda, oltre al pagamento delle spese processualì, dichiarandolo responsabile del reato previsto dall’art. 256 co. 1 lettera a) D.Lvo 152/2006 perché,
quale legale rappresentante della ditta individuale “CL. costruzioni. Cottu Tonino”, effettuava trasporto di rifiuti non pericolosi senza la prevista iscrizione all’
Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; in particolare, utilizzando l’autocarro Nis-

speciali non pericolosi costituiti da macerie edili da demolizione composte da
mattoni, cemento e piastrelle; fatti accertati in Casorezzo il 15.02.2012.
2. Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva appello, a mezzo del
proprio difensore di fiducia avv. Matta Olivieri.
Gli atti venivano rimessi innanzi a questa Corte, qualificato il gravame come
ricorso per Cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile.
Cottu Tonino deduceva i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.,
cod. proc. pen.:

a. Assoluzione ex art. 530 10 co. cod. proc. pen.
Il ricorrente rilevava che il furgone sequestrato, utilizzato per il trasporto
apparteneva ad altra società individuale, la C.L. Costruzioni Srl, che avrebbe
esercitato unicamente attività immobiliare. Pertanto, non svolgendo detta società
un’attività ordinaria e regolare di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi, non
sarebbe stata soggetta all’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
Nel caso di specie, il trasporto sarebbe stato certamente occasionale, tant’è
che il Cottu, immediatamente dopo il fatto, avrebbe provveduto ad iscrivere
all’albo la Ci. Costruzioni Cottu Tonino e non la C.L. Costruzioni Sri.
Il reato, pertanto, non sarebbe configurabile. Le stesse circostanze varrebbero ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Ancora, rileva che il Tribunale avrebbe ritenuto provata la penale responsabilità alla luce di una ricostruzione dei fatti, che sarebbe, però, parziale e travisata, perché fondata sulle sole dichiarazioni rese dal personale di Polizia Locale,
non avendo il giudicante ritenuto credibili le dichiarazioni dell’imputato e del teste Lavagna.
I testi escussi avrebbero descritto il materiale trasportato. Tale descrizione
sarebbe, però, limitata alla sola parte superiore del carico. In realtà il materiale
trasportato sarebbe stato composto da materiale riciclabile. Inoltre non vi sarebbero fotografie del carico, a riprova che non esisterebbe prova del tipo di materiale trasportato.
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san intestato alla società e targato CJ 923 DN, trasportava ca. 1,5 mc di rifiuti

Priva di prova, sarebbe rimasta, anche, la circostanza che l’imputato volesse
disfarsi del carico.
Il Cottu avrebbe fornito una spiegazione plausibile del proprio comportamento mettendo a disposizione degli inquirenti il materiale trasportato, presso
un terreno di proprietà della moglie.
b. Concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. proc.
pen.
Il comportamento tenuto dal ricorrente, che sostiene di aver provveduto

data del reato commesso, al fine di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ancor prima di ricevere l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, avrebbe consentito di concedere la circostanza attenuante comune di
cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
c. Concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il comportamento processuale dell’imputato avrebbe giustificato la concessione delle attenuanti generiche, mentre del tutto priva di fondamento giuridico sarebbe la motivazione posta a fondamento del diniego.
d. Eccessività della pena irrogata.
La motivazione del Tribunale meriterebbe censura in relazione alla determinazione e quantificazione della pena, perché eccessivamente lacunosa e priva
di qualsiasi riferimento ai criteri indicati agli artt. 132 e 133 cod. pen.
L’unico criterio indicato in sentenza, in relazione alla pena inflitta e quello
relativo alla non particolare gravità del fatto, che avrebbe consentito
l’applicazione della pena pecuniari.
Mancherebbe, però la motivazione, in relazione all’applicazione di una pena, che si discosterebbe di gran lunga dal minimo edittale.
Chiede, pertanto, l’assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., la concessione
della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche o il contenimento nei minimi edittali e, in ogni caso, la diminuzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, peraltro imperniato su valutazioni alternative del fatto che
non competono a questa Corte di legittimità, si palesa in ogni caso inammissibile, in quanto sottoscritto da avvocato non iscritto all’Albo dei difensori cassazionisti.
L’avv. Marta Olivieri, del foro di Milano, risulta, infatti, iscritta all’Ordine
degli Avvocati dall’8.2.2007, ma non all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.

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all’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, nel mese successivo alla

2. Va ricordato, sul punto, che questa Corte di legittimità ha chiarito che
la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., produce l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche in quei casi -come quello che ci
occupa – in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (così questa sez. 3, n. 48492 del 13.11.2013, Scolaro, rv.
258000). Evidentemente non è prevista alcuna deroga, neppure nel caso di ap-

bia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto
l’esatto mezzo di impugnazione (così sez. 3, n. 2233 del 14.7.1998, Allegretti,
rv. 211855; conf. sez. 5, n. 23697 del 29.4.2003, Gentile, rv. 224549).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il

nsigliere estensore

Il Presidente

pello convertito in ricorso, poiché altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi ab-

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