Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26162 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26162 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL AMRI MOHAMMED N. IL 23/07/1984
avverso la sentenza n. 862/2014 TRIBUNALE di MANTOVA, del
23/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

El Amri Mohammed ricorre avverso la sentenza 23.7.14, emessa dal Tribunale di Mantova ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche con il criterio dell’equivalenza, la pena di anni uno, mesi quattro di
reclusione ed € 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

art.129 c.p.p., e per mancata concessione di attenuanti generiche prevalenti, attesi il buon
comportamento processuale, le condizioni personali e la giovane età dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che prevedeva la concessione delle
attenuanti generiche con il criterio dell’equivalenza – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto e alle s.i.t.
rese dalle persone presenti ai fatti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento, ex

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