Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26161 del 09/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26161 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIGRO VITO N. IL 18/09/1971
avverso la sentenza n. 7712/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/04/2015
Nigro Vito ricorre avverso la sentenza 18.9.14, emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato e violazione
dell’art.260 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p. concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., con il
criterio dell’equivalenza, la pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
c.p.p., pur in assenza di prova in ordine alla commissione dei reati.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere intervenuta sentenza di proscioglimento, ex art.129