Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26160 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26160 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUCIFARO VIRGINIA N. IL 19/11/1971
avverso la sentenza n. 7462/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del
04/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Nucifaro Virginia ricorre avverso la sentenza 4.9.14, emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato, la pena di
anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento, ex

ascrittole.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto degli atti presenti nel fascicolo del
p.m.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

art.129 c.p.p., esistendo in atti la prova evidente che l’imputata non aveva commesso il fatto

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