Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26157 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26157 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LORENZATO BERTILLA N. IL 01/03/1947
avverso la sentenza n. 224/2012 GIUDICE DI PACE di VICENZA, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Lorenzato Bertilla ricorre avverso la sentenza 14.4.14 del Giudice di pace di Vicenza con la quale è
stata condannata, per i reati di lesioni e ingiurie, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di € 900,00 di
multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.d) c.p.p. per non avere il giudice acquisito, ex art.507 c.p.p.,

p.o., .
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.d) c.p.p. per carenza di
motivazione, oltre che in merito alla testimonianza della p.o., anche circa il mancato contenimento
della pena nel minimo edittale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata.
Esso è, inoltre, manifestamente infondato, avendo il giudice di pace evidenziato come la p.o. — la
cui attendibilità è adeguatamente argomentata — abbia riferito di essere stata colpita proditoriamente
al collo dall’imputata che nella circostanza l’aveva anche apostrofata con le parole deficiente e
strega’, narrazione che è risultata riscontrata, quanto alle lesioni, dagli esiti della acquisita
certificazione medica.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, esso è stato determinato tenuto conto della
continuazione tra i reati, con determinazione della pena base in termini non di molto superiori al
minimo edittale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

la testimonianza di Turato Gianni, teste cui il p.m. aveva rinunciato e che, quale vicino di casa della

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 9 aprile 2015

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