Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26155 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26155 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA PATRIZIO N. IL 30/08/1986
avverso la sentenza n. 1528/2014 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 06/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’Udienza preliminari del Tribunale di Reggio Calabria
applicava a BEVILACQUA Patrizio, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata
con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di furto con strappo in concorso, lesioni aggravate e
allontanamento abusivo dalla detenzione domiciliare, commessi il 15 aprile 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la
congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 .rile 2015.

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