Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26154 del 20/04/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26154 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 07/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/04/2018

N
Fatto e diritto

Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Firenze ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. Pen., a A.A. la
pena di due anni di reclusione in relazione ai reati fallimentari che le erano stati
ascritti.

Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si duole
di vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è quindi divenuto inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così dec o in d a 20 aprile 2018

È pervenuta rinuncia del procuratore speciale della ricorrente.

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