Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26152 del 09/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26152 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO GIUSEPPE N. IL 22/03/1971
avverso la sentenza n. 1743/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/04/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, con parziale riforma di quella di primo grado,
Romano Giuseppe è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 470 cod.
pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale si deduce difetto di motivazione in
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a denunciare una carenza di motivazione, ma non precisa sotto quale
aspetto la decisione impugnata, presenterebbe vizi o carenze; la mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibiel ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e (-clascundk al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
ordine ai motivi di appello;