Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2615 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2615 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SPINELLI ROCCO N. IL 08/07/1965
avverso l’ordinanza n. 3994/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. u:41(zurto

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/11/2012

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+RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 9.2.2012 la Corte di appello di L’Aquila dichiarava
inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, l’appello proposto
da Spinelli Rocco avverso la sentenza emessa in data 27.4.2010 del
Tribunale di Pescare che lo aveva condannato per il reato previsto
dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956.

illegittimità dell’ordinanza siccome scarsamente motivata e fondata su
presupposti di diritto erronei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto
degli artt. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del
codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di
genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario
che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del
giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione
della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla
decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata
presso il giudice del gravame. (Sez. 6, n. 13261 del 06/02/2003, Valle e
altri, Rv. 227195). Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non risulta
~ler illegittima né viziata da mancanza di motivazione: essa ha
correttamente rilevato che il motivo di appello con il quale si adduceva il
difetto di prova della responsabilità penale dell’imputato è stato formulato
in maniera del tutto disancorata rispetto alla argomentazioni addotte dal
giudice di primo grado a giustificazione della dichiarazione di
colpevolezza; analogamente ha rilevato che la richiesta di concessione
delle attenuanti generiche è stata formulata prescindendo del tutto dalle
motivazioni esposte nella sentenza appellata a sostegno della decisione di
rigetto delle stesse.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Avverso l’ordinanza il difensore ricorre per i seguenti motivi:

Rigetta il ricorso. Condanna Spinelli Rocco al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma il 21.11.2012.

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