Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2615 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2615 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITOLANO GIULIO N. IL 06/10/1985
avverso l’ordinanza n. 907/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
14/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA RQSI;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 14 luglio 2015 ha rigettato
il riesame proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani del 29 giugno 2015 nei confronti di Vitolano
Giulio, indagato per il delitto di cui all’art. 73 D.p.r. n. 309/1990 (detenzione a
fini di spaccio, di gr.5,2 suddivisa in sedici dosi, di sostanza stupefacente tipo
cocaina, sostanza rinvenuta nell’armadio della camera da letto dell’abitazione in
uso allo stesso, ove lo stesso si trovava ristretto agli arresti donniciliari, in Trani il

2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, chiedendone

l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 292, c. 2 e 309 c. 9
c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale del
riesame non ha annullato l’ordinanza del G.I.P., che aveva omesso di motivare in
merito alle argomentazioni difensive svolte all’udienza di convalida ed a quella di
discussione sullo stato di tossicodipendenza dell’indagato e quindi sull’uso
personale della sostanza ovvero sulla possibilità di configurare la fattispecie di
cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90; 2) Violazione dell’art. 73 D.P.R. n.
309/90 ex art. 606 lett. b) c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della
motivazione circa la

sussistenza della gravità indiziaria, fondata sul mero

occultamento della sostanza, considerato che dalla stessa possono essere
ricavate 8/9 dosi, e non era stato rinvenuto alcun bilancino e materiale per il
confezionamento; 3) Violazione del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancata
derubricazione nel fatto di lieve entità; 4) Inosservanza degli artt. 274 lett. c) e
275 c.p.p., oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la
sussistenza delle esigenze cautelari e i criteri di scelta delle misure, quanto al
pericolo di fuga fatto risalire alla circostanza che l’indagato aveva acquistato
alcune dosi di cocaina mentre si recava

al SERT, in quanto nessun

tossicodipendente era stato rinvenuto nell’abitazione del Vitaliano.
3. Con atto depositato il 2 dicembre 2015, il ricorrente ha presentato ulteriori
motivi censurando: 1) Il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art.
73 , comma 5 D.P.R. n. 309/90; 2) L’inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275
c.p.p., oltre a mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla
sussistenza delle esigenze cautelari e i criteri di scelta delle misure, mancando
sia la concretezza, che soprattutto elementi concreti di attualità delle stesse, in
ordine alla prognosi di recidivanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come è noto l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema
di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, né le valutazioni,

26 giugno 2015).

tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o
concludenza dei dati probatori, né la riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute adeguate, in quanto questi accertamenti
rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta
l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Va infatti
premesso che in materia di misure cautelari l’ambito del controllo di legittimità
attiene alla verifica che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle

da illogicità evidenti, ossia il controllo riguarda la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis, Sez.
6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996,
Marseglia, Rv. 206104).
2. Il ricorso presentato, di contro, risulta inammissibile, in quanto mira ad una
rivalutazione della consistenza indiziaria raccolta a carico del ricorrente, sotto la
formale censura delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorsa l’ordinanza
impugnata. Infatti questa Corte osserva che l’ordinanza oggetto della presente
impugnazione è sorretta da esaustiva e logica argomentazione motivazionale
circa le ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione. Il
Collegio del riesame ha infatti spiegato le ragioni della affermata gravità
indiziaria, atteso che la detenzione del quantitativo di cocaina / rinvenuto
nell’appartamento ove l’indagato si trovava agli arresti domiciliari, era stata
considerata finalizzata alla cessione a terzi e non già all’uso personale della
sostanza, facendo riferimento all’esito delle indagini di polizia giudiziaria, che
avevano condotto al rinvenimento non solo della droga, confezionata in dosi
contrassegnate con adesivo di diverso colore a seconda del peso, ma anche di un
manoscritto contenente nomi e cifre, segno inequivocabile di una contabilità
delle somme da ricevere o ricevute, nonché a sorprendere nell’abitazione non
solo i familiari dell’indagato, ma anche alcuni ragazzi che si erano nascosti in un
balconcino.
3. Il Tribunale di Bari ha altresì, con ampio passaggio motivazionale, confermato
la valutazione complessiva operata dal G.I.P., respingendo l’eccezione di nullità
dell’ordinanza restrittiva formulata per carenza di motivazione, ritenendo di
dover disattendere le giustificazioni difensive in ordine all’uso personale della
droga, fondando la valutazione sulla circostanza di fatto che il precedente 5
maggio 2015 il Vitolano era stato sorpreso in casa con analoga sostanza e due
bilancini di precisione, per cui, tenuto conto anche del fatto che lo stesso non
svolgeva alcuna attività lavorativa, non poteva considerarsi scorta personale il
quantitativo da ultimo rinvenuto occultato nell’armadio. Anche l’esclusione della
ipotesi lieve di cui al comma 5 trova nell’ordinanza compiuta motivazione,

ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune

ancorata alla indiscussa circostanza che il reato per cui si procede è stato
commesso durante il periodo di restrizione cautelare connesso al delitto
precedentemente commesso.
4. L’apparato argornentativo della ordinanza impugnata risulta parimenti
rispettoso delle più recenti disposizioni in materia di motivazione dei
provvedimenti cautelari, anche quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari,
alla loro attualità ed alla adeguatezza della misura concretamente applicata,
sicchè le doglianze del ricorrente risultano meramente reiterative di tutti i profili

conseguenza non prospettabili nella presente sede di legittimità ed il ricorso
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e della
somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Inoltre la Corte
dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art.
94 disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.

già ampiamente considerati e valutati dai giudici del merito della cautela e di

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