Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2615 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2615 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALESTRUCCI DOMENICO N. IL 18/10/1950
avverso la sentenza n. 1646/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 9.1.2013 il Tribunale di Milano ha ritenuto Balestrucci Domenico
responsabile della contravvenzione di cui al D. Lvo n. 81/2008 art. 64 comma 1 lett.
b9 e 68 comma 1 lett. b) per avere, quale legale rappresentante della Docks Nord
spa, omesso di dotare i capannoni dell’azienda di uscite di emergenza e di sgombrare
le vie di esodo da i materiali.
Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando, sulla base della deposizione del

particolare riferimento all’ingombro dei corridoi di fuga. Ha osservato che le
contestazioni erano successive al parere favorevole dei Vigili del Fuoco e che
pertanto non era rilevante il convincimento di avere agito correttamente.
2.

La sentenza è stata impugnata per cassazione dal difensore il quale ha

dedotto la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e cpp. perché la
sentenza non aveva specificato quali fossero gli elementi di responsabilità e in
particolare non aveva spiegato perché era da ritenersi irrilevante la sua convinzione
di avere agito correttamente in conseguenza del parere rilasciato dai VVFF. Trattasi,
secondo il ricorrente, di motivazione apparente perché non chiarisce perché la
dichiarazione del teste era stata ritenuta rilevante e perché non contiene alcun cenno
alla dichiarazione del teste della difesa ing. Affiori. Infine, rileva il ricorrente che il
Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché le prescrizioni impartite siano state
ritenute corrette e perché sussistevano profili di colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla
coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo
logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n.
12110; cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, l’illogicità della motivazione per essere
apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze
e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3,
Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n.
24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

teste, la ancata ottemperanza alle prescrizioni indicate nell’atto di contestazione con

Nel caso di specie, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio sulla base delle
risultanze del sopralluogo (confermate dal teste operante) rilevando che non era stata
rispettata la prescrizione indicata nell’atto di contestazione, con particolare riferimento
all’ingombro dei corridoi di fuga ed ha osservato che le contestazioni sollevate dai
tecnici della ASL erano successive al rilascio del parere favorevole dei Vigili del Fuoco,
sicché esse lo obbligavano all’ottemperanza.
Come si vede, il percorso argomentativo, certamente succinto, appare privo di vizi

lascia chiaramente intendere quale fosse la prescrizione inosservata (obbligo di tenere
sgombri i corridoi di fuga): la decisione pertanto si sottrae al sindacato di questa Corte
resistendo alle censure contenute nel ricorso che, invece, si risolve in una critica
fattuale, in dettagli irrilevanti (come ad esempio l’omessa specificazione dei materiali
di ingombro rinvenuti) oppure in censure prive del requisito di specificità richiesto, a
pena di inammissibilità, dagli artt. 581 lett. c e 591 lett. c cpp (come quella sul
mancato accenno alla deposizione del teste della difesa, senza che però sia riportato o
quanto meno sintetizzato il contenuto di tale deposizione).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013.

logici perché, anche attraverso il necessario collegamento col capo di imputazione,

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