Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26148 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26148 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIBERTI NICOLA N. IL 19/10/1979
avverso la sentenza n. 5943/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Liberti
Nicola fu ritenuto responsabile di furto aggravato, con il diniego delle attenuanti
generiche;
– che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce vizio di motivazione e
violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle

totalmente ammissivo, delle condizioni sociali, del programma di recupero
intrapreso, dell’allontanamento dai soggetti dediti alla commissione di delitti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché deve ritenersi che la
motivazione del trattamento sanzionatorio è complessivamente adeguata, poiché
il diniego delle attenuanti generiche tiene conto dei numerosi precedenti penali,
anche specifici ed anche per fatti successivi a quello oggi giudicato, a riprova di
una cattiva condotta successiva al reato;
– che in generale deve ricordarsi che il giudizio sul riconoscimento e sul
bilanciamento delle attenuanti generiche, come quello sulla dosimetria della
pena, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è
margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica;
– che la linea argomentativa del giudice di appello non presta il fianco a censura,
rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra
parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice
prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p.,
essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale
giudizio complessivo, assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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circostanze attenuanti generiche, chiesto in considerazione del comportamento

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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