Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26146 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26146 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULAS DANIELE N. IL 20/03/1993
SORRENTINO PASQUALE N. IL 01/02/1982
avverso la sentenza n. 17501/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Mulas Daniele e Sorrentino Pasquale, per il reato contestato, la pena
concordata con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati, con atti separati redatti personalmente, affidati ad unico motivo, con il
quale si deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (con l’indicazione delle fonti di prova, tra le
quali il verbale di arresto in flagranza e le dichiarazioni confessorie); il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv.
225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecìnquecento per ciascun ricorrente;

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

129 c.p.p.;

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