Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26144 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26144 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERONESI ANTONELLO N. IL 06/05/1961
avverso la sentenza n. 35/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, Veronesi
Antonello è stato ritenuto responsabile del reato di ingiuria;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Cataldo Mascoli, con il quale si deduce vizio
di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, sotto il profilo del
travisamento del fatto;
che con memoria difensiva la parte civile ha richiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso, depositando altresì nota spese;

che con ulteriore memoria il difensore del ricorrente ha ribadito le

argomentazioni del ricorso, ribadendo la piena ammissibilità delle doglianze in
punto di travisamento del fatto e chiedendo l’assegnazione del ricorso ad altra
sezione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, al di là della rubrica, si risolve
in censure di fatto, che contrappongono un alternativo apprezzamento alla
valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di
legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico
di tale intento è generico richiamo di passaggi della deposizione dei testi
Mattiazzi, Veronesi Marino, Gibin e delle dichiarazioni dell’imputato, senza che ne
sia però denunciato alcun travisamento; sotto questo profilo va ribadito che la
Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove
o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e,
tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1,
lett. e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
2

253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Cass. n.
27429/2006, Rv. 234559, Lobriglio) ed esso può essere fatto valere nell’ipotesi
in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo,
nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi
in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla
critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.
Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musurneci, Rv. 237207;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile Mattiazzi
Nella, che liquida in €800 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130);

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