Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2614 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2614 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPPO ANTONIO N. IL 22/01/1955
avverso l’ordinanza n. 3280/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELI ABETT ROSI;
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,/,Udit i difensor Avv •

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 giugno 2015, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame
cautelare, ha confermato l’ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere
per Nappo Antonio, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, in data
3 giugno 2015, in relazione al procedimento a carico del predetto indagato, in
concorso con il figlio Nappo Raffaele, per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv.
c.p., 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Boscoreale dal febbraio
all’aprile 2014 (centodiciannove cessioni di sostanza stupefacente del tipo

esclusione della configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73, nonchè
sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo proporzionale ed adeguata la
misura applicata.
2. Avverso la decisione il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per i seguenti
motivi: 1) Violazione di legge in riferimento all’art. 274, lett. c) e difetto di
motivazione o motivazione illogica, in quanto il Tribunale non avrebbe svolto la
prognosi sulla pericolosità sociale alla luce della novella n.47 del 2015 e non
avrebbe tenuto conto del ruolo ausiliario svolto dal Nappo Antonio rispetto
all’attività delittuosa posta in essere dal figlio; inoltre il rischio di reiterazione
sarebbe stato collegato ad un giudizio negativo sulla personalità dell’indagato,
nonostante l’ultimo precedente fosse risalente al 2007, senza tenere conto della
documentazione prodotta in udienza, ossia l’ordinanza datata 5 febbraio 2015, di
rigetto da parte del magistrato di sorveglianza della richiesta di applicazione di
misura di sicurezza; 2) Violazione di legge in riferimento all’art. 275, c. 3 -bis,
c.p.p., difetto di motivazione e motivazione illogica, quanto alla valutazione di
esclusiva adeguatezza della sola custodia in carcere, benché fosse stata
depositata documentazione relativa alla disponibilità di un luogo distante e
diverso dalla residenza, per possibile restrizione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che in materia cautelare, questa Corte di legittimità
non ha il potere di rivalutare gli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né può riconsiderare le
caratteristiche soggettive degli indagati, incluso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute proporzionali ed adeguate, trattandosi di
accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è
stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare o che ha valutato
l’impugnazione cautelare: infatti “il controllo di legittimità è perciò circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere

cocaina, confermando la valutazione del G.i.p. quanto a gravità indiziaria ed

.,
s

negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo
dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (cfr. Sez. 6, n. 3529
dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia,
Rv. 206104; Sez. 3, n.40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. F, n.
47748 dell’ 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400).
2. Orbene l’ordinanza impugnata non risulta affatto aver violato disposizioni di

laddove il Collegio cautelare ha operato una verifica della gravità del quadro
indiziario, confermando gli elementi di prova acquisiti a carico del ricorrente
(peraltro non oggetto di censura diretta nella presente sede, seppure il ricorrente
– nella doglianza relativa alla valutazione delle

esigenze cautelar’ -abbia

rivendicato un ruolo sussidiario nella vicenda, mentre i giudici della cautela
hanno sottolineato il ruolo essenziale svolto dallo stesso quanto alla consegna
della droga in cambio di denaro ai pusher, proprio perché il figlio era agli arresti
domiciliari). Inoltre, da tali considerazioni, ampiamente sviluppate nel
provvedimento impugnato (pag.9) il Tribunale napoletano ha ritenuto sussistenti,
concrete ed attuali, in quanto collegate alla professionalità dell’organizzazione
messa in piedi dagli indagati, le esigenze cautelar’ ex art. 275 c. 3 e

3 bis

c.p.p., rispetto le quali la c.d. biografia penale assume un profilo di contorno,
atteso che, considerate le modalità operative come ricostruite nei passaggi
motivazionali dell’ordinanza, i giudici hanno ritenuto che solo la detenzione
carceraria fosse in grado di scardinare il meccanismo di cessione di droga e
sradicare il ricorrente dall’ambiente dello spaccio.
3. A fronte di tale congrua ed esaustiva motivazione, che rende specifica l’analisi
delle attuali e concrete esigenze cautelari in relazione alla scelta della misura
carceraria, considerata la sola adeguata, le doglianze del ricorrente risultano
infondatip. posto che le stesse, nella sostanza, mirano a suggerire una rilettura
valutativa degli elementi concreti posti a base delle ritenute esigenze cautelari,
non ammessa nella presente sede di legittimità.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Copia del
presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto
penitenziario competente.

P.Q.M.

r

legge e si presenta corretta ed ampia nel suo apparato argomentativo, sia

i

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.

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