Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26138 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26138 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC DALIDA N. IL 12/08/1986
avverso la sentenza n. 975/2013 TRIBUNALE di MACERATA, del
07/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Radosavljevic Dalila, per il reato contestato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di 1 anno e 5 mesi di reclusione e 500€ di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
atto redatto dal difensore, avv. Antonio Gugliotta, affidato ad unico motivo, con il
quale si deduce mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (con l’indicazione delle fonti di prova, tra le
quali il verbale di arresto in flagranza e le dichiarazioni confessorie); il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv.
225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma dì millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

dell’art. 129 c.p.p.;

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