Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26137 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26137 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO GABRIELE N. IL 22/07/1988
avverso la sentenza n. 586/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Giordano Gabriele, fu ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate, in
danno di Carrusci Alessio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Marco Antonio Lisu, con il quale deduce vizio
di motivazione in riferimento al concorso dell’imputato nel reato materialmente

meno la riconoscibilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., anche alla
luce delle dichiarazioni del teste Carrara, avendo il giudice di appello travisato il
risultato probatorio nell’interpretazione delle sue dichiarazioni;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
poiché la motivazione della decisione, in maniera logica e priva di contraddizioni,
afferma il ruolo di concorrente nel reato dell’imputato, alla luce delle circostanze
concrete del fatto (pagine 5 e 16 della sentenza) e delle stesse parole del Pili e
del Giordano; di tali elementi il ricorrente chiede una rivalutazione, operazione
questa sottratta al giudizio di legittimità, stante la preclusione per il giudice di
legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,
Rv. 253099);
– che il travisamento nell’interpretazione della prova dichiarativa non è
deducibile in sede di legittimità, poiché ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo
del provvedimento impugnato, anche “da altri atti del processo”, purché siano
“specificamente indicati nei motivi di gravame”. La disciplina processuale
consente di dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in
cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che
non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,
sempreché la difformità risulti decisiva, ossia quando l’errore disarticoli
effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione
per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato,
circostanza che nel caso concreto deve escludersi e che nemmeno risulta
dedotta;
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connesso da Pili Lorenzo, da giudicare in realtà come mera connivenza, o quanto

- che il ricorrente non ha adempiuto all’onere di formulare motivi di
impugnazione specifici, individuando ed indicando gli atti processuali che intende
far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente
valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da
assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione; qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il
ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad
estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di

dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 2, n.
25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010,
Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023);
– che anche rispetto alla sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.la
sentenza ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa
Corte per il quale la minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., può
affermarsi solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale
dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere
avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva
dell’evento (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201); nel caso in
esame i giudici del merito hanno ritenuto che il contributo di Giordano abbia
inciso in misura significativa sulla determinazione criminosa di Pili e questa
valutazione non è censurabile nel giudizio di legittimità, considerata la
motivazione puntuale e priva di cadute logiche o contraddizioni;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle

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