Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26136 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26136 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI STEFANO N. IL 14/07/1990
avverso la sentenza n. 3712/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Rossi
Stefano fu ritenuto responsabile dei reati di furto di un portafogli, in concorso
con una minorenne all’interno di una discoteca;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Luigi Acanfora, con il quale si deduce vizio di
motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, per non aver

contraddizioni, analizzando nel loro tenore grammaticale le parole della
motivazione, riproponendo la versione difensiva, secondo la quale le persone
offese avevano semplicemente smarrito il denaro;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, al di là della rubrica, le
doglianze si risolvono in censure di fatto, che contrappongono un alternativo
apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito
di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non
si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure
se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un
atto di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda
sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento
impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta
di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e
all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012,
Bonavota, Rv. 253227);
– che nel caso di specie la motivazione della sentenza analizza
dettagliatamente tutti gli elementi di prova ed in particolare il modus operandi
rispetto al terzo episodio, che ha consentito alle persone offese di ricostruire
quanto accaduto in precedenza;
– che le contraddizioni evidenziate dal ricorso non pongono in discussione il
dato centrale della motivazione di entrambe le decisioni, ovvero che il Rossi e la
sua complice minorenne agivano in coppia, poichè la donna (particolarmente
avvenente) sfilava i portafogli alle vittime sulla pista da ballo e l’uomo li
raccoglieva, sicchè le supposte anomalie linguistiche della decisione non si
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adeguatamente valutato i fatti materiali; il ricorrente individua tutta una serie di

traducono in vizi della motivazione, ai sensi dll’art. 606, lettera e), cod.
proc.pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria,
il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

P. Q. M.

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