Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26135 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26135 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GLAUDI GHERRY N. IL 01/05/1981
avverso la sentenza n. 3304/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Glaudi Gherry fu ritenuto responsabile di lesioni personali in danno di Terrieri
Riccardo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale si deduce vizio di motivazione in
relazione al diniego della legittima difesa, poiché l’elemento fattuale ed oggettivo
non è stato sottoposto ad un vaglio critico di lettura in chiave alternativa,

minacciosamente nei confronti dell’imputato, che colpì anche con una testata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
sussistenza della scriminante della legittima difesa è stata esclusa con
motivazione priva di cadute logiche o di contraddizioni, poiché le deposizioni dei
testimoni Tullio e Mauro sono state ritenute inattendibili e comunque l’imputato,
laddove veramente colpito o minacciato, avrebbe potuto dovuto chiedere
l’intervento della forza pubblica, invece di reagire così violentemente;
– che va ribadito il consolidato principio secondo cui non può formare
oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta
tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei
testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata
dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed
attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito
e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con
riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad
altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non
sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema;
– che nel caso di specie non è illogica la valutazione di inattendibilità del
giudice d’appello in ordine alle dichiarazioni dei due testimoni Tullio e Mauro,
fondata sui rilievi che non si comprende la ragione per la quale la persona offesa
non abbia utilizzato la bottiglia per colpire l’imputato e per altro verso la testata
che questi avrebbe dato al Glaudi non risulta aver lasciato alcuna traccia, a
fronte invece dei danni riportati dal Terrieri;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
2

E

considerato che la vittima aveva una bottiglia in mano la brandiva

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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