Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26133 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26133 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOPALCO GIACOMO N. IL 08/08/1968
avverso la sentenza n. 2135/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza è stato dichiarato inammissibile per genericità
l’appello proposto nell’interesse di Lopalco Giacomo, proposto contro la sentenza
del tribunale di Brindisi che lo condannava per bancarotta fraudolenta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avvocato Angela de Cristofaro, affidato a due motivi;
– che con il primo motivo si censura l’ordinanza del 5 giugno 2014 (rectius: 21

impedimento dell’imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché non
viene adeguatamente presa in esame la documentazione sanitaria presentata;
– che con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli articoli 581, comma 1, lettera c) e 591, comma 1, lettera c),
poiché l’impugnazione individuava i capi e i punti della sentenza da sottoporre
all’esame del giudice d’appello e il tipo di doglianza che intendeva porre
all’attenzione di questi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza, poiché l’ordinanza impugnata disattende l’istanza di rinvio con
motivazione logica e congrua, laddove osserva che dalla relazione del pronto
soccorso redatta in data 19 maggio 2014 emergeva che l’imputato ha rifiutato il
ricovero ed ha avuto una prognosi di 15 giorni, per cui la detta certificazione non
risultava un impedimento assoluto presentarsi all’udienza;
– che secondo la giurisprudenza di questa Corte è legittimo il provvedimento con
cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato a
comparire sulla base di un certificato medico attestante il ricovero in ospedale,
ma privo di indicazioni in ordine alla effettiva, assoluta impossibilità di comparire
o comunque di partecipare lucidamente ed attivamente al processo (Sez. 6, n.
36373 del 04/04/2014, Casciello, Rv. 260614);
– che il legittimo impedimento a comparire dell’imputato, oltre che grave e
assoluto, deve presentare il carattere dell’attualità e cioè deve sussistere in
relazione all’udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l’impossibilità a
presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti
superabile (Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004 – dep. 02/02/2005, Curaba, Rv.
231406);
– che il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile per genericità,
2

maggio 2014), con la quale la rigettata la richiesta di rinvio per legittimo

poiché anche in sede di ricorso l’imputato non indica le ragioni di fatto e di diritto
della supposta erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche o del
cattivo esercizio, da parte del primo giudice, dei propri poteri in ordine alla
dosimetria della pena, ed in particolare alla violazione dei criteri di cui all’articolo
133 cod. pen.;
– che dunque in definitiva, la Corte di appello di Lecce ha fatto corretta
applicazione del consolidato principio di diritto, richiamato nel provvedimento
impugnato, in ordine al necessario requisito della specificità dei motivi

atti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e LE al versamento della somma di mille euro alle cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

dell’impugnazione, come è dato anche desumere dalla dichiarazione di appello in

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