Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26132 del 09/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26132 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOTTA IVO N. IL 18/10/1962
avverso la sentenza n. 6441/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
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Data Udienza: 09/04/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Motta Ivo
fu ritenuto responsabile di bancarotta documentale semplice, con il diniego delle
attenuanti generiche equivalenti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Stefano Sangiovanni, con il quale si deduce
carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, da riconoscersi per la modestia gravità del fatto e la personalità
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché deve ritenersi che la
motivazione del trattamento sanzionatorio è complessivamente adeguata, poiché
il diniego delle attenuanti generiche tiene conto della “serietà dei precedenti
penali a carico dell’imputato” (truffa, ricettazione, simulazione di reato,
bancarotta fraudolenta);
– che in generale deve ricordarsi che il giudizio sul riconoscimento e sul
bilanciamento delle attenuanti generiche, come quello sulla dosimetria della
pena, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è
margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica;
– che la linea argomentativa del giudice di appello non presta il fianco a censura,
rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra
parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice
prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p.,
essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale
giudizio complessivo, assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
dell’imputato;